Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (C.U. N. 105/C DEL 2/12/2003 GARA GIUGLIANO-VITTORIA DEL 30/11/203).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (C.U. N. 105/C DEL 2/12/2003 GARA GIUGLIANO-VITTORIA DEL 30/11/203). All'esito dell'esame degli atti riguardanti la gara Giugliano - Vittoria, disputata il 30/11/2003, il Giudice Sportivo comminava alla società sportiva Calcio Giugliano l'ammenda di 7.500,00 euro con lettera di diffida "per aver dato luogo a breve ritardo sull'ora d'inizio; per lancio sul terreno di un petardo di notevole potenza, costituendo ordigno pericoloso per le incolumità individuali che esplodeva in prossimità di un assistente arbitrale e gli provocava vertigini, tremore agli arti inferiori e tachicardia, tanto che veniva sospesa la gara e doveva intervenire il sanitario locale, i disturbi cardiaci si ripresentavano durante l'intervallo e doveva intervenire nuovamente il medico, non impedendo però all'ufficiale di gara di portare a termine il suo compito". Con rituale reclamo la società chiede la revoca della diffida e una congrua riduzione della sanzione pecuniaria sulla base delle seguenti argomentazioni ribadite nel corso della riunione: - il petardo è stato lanciato in segno di esultanza per la rete segnata dalla squadra di casa e le conseguenze non volute sono frutto di un errore da parte del tifoso; - il lancio merita censura, ma non può essere condivisa "la diagnosi redatta dal Giudice Sportivo", che parla di tremore alle gambe e di tachicardia rispetto a soggetto che ha portato a compimento il suo difficile compito e che alla fine del primo tempo ha fatto registrare 88 battiti al minuto, calati a 72 dopo un breve periodo di riposo (come certificato dal medico sociale, dott. Filippo Avilia). Ritiene la Commissione che sia opportuno cominciare da quanto segnalato dall'assistente direttamente interessato: "(...) Veniva lanciata una bomba carta verso il terreno di giuoco che esplodeva sulla linea laterale a circa tre metri dalla mia persona. Il giuoco riprendeva senza che avvertissi alcun fastidio, ma dopo solo un minuto richiamavo l’attenzione dell'arbitro poiché avvertivo quanto segue: avevo forte senso di vertigini con giramenti di testa e tremore alle gambe ma principalmente accelerazione di battiti. Ho dovuto sedermi sulla panchina del Giugliano dove prontamente mi soccorreva il medico del Giugliano stesso. Riprendevo la gara normalmente ma al termine del primo tempo si ripeteva l’accelerazione dei battiti cardiaci e all’interno dello spogliatoio ricevevo nuovamente le cure del medico del Giugliano. Il secondo tempo riuscivo tranquillamente a portare a termine la gara senza avvertire ulteriori fastidi”. Da parte sua, l’arbitro riferisce l’episodio evidenziando la necessitata interruzione del gioco per circa due minuti e la somministrazione di cure al suo assistente anche durante l’intervallo. Avuto riguardo alle considerazioni fatte dal medico che ebbe a prestare le relative cure all’assistente, osserva la Commissione che a nulla rilevano le critiche mosse dalla reclamante alla “diagnosi” formulata dal Giudice Sportivo, perché restano provate le circostanze riferite dalla persona coinvolta, e sono tali da meritare adeguata sanzione. Va però tenuto presente che il deprecabile lancio è stato effettuato non “contro” qualcuno, ma per manifestazione (non civile) di plauso, e che solo per caso l’ordigno è finito vicino all’assistente. Pertanto, si stima sanzione più congrua quella di 6.000,00 euro, con revoca della lettera di diffida. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società S.S. Giugliano S.r.l. riducendo l’ammenda a 6.000,00 euro con revoca della diffida. La tassa non va addebitata
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