Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 128/C del 7 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE BERTOLUCCI DE CASTRO ADRIANO (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA TARANTO-L’AQUILA DEL 14/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 128/C del 7 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE BERTOLUCCI DE CASTRO ADRIANO (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA TARANTO-L’AQUILA DEL 14/12/2003). La società L'Aquila Calcio S.p.a. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato con tre giornate di squalifica il calciatore Adriano Bertolucci De Castro “per comportamento offensivo verso l’arbitro; espulso, reiterava più volte una frase ingiuriosa”. Nel suo rapporto l’arbitro così descrive la condotta del n.10 aquilano: “dopo essere stato ammonito mi diceva “ma vai a fare in c… ..”, dopo la notifica dell’espulsione ripeteva per cinque o sei volte “sei ridicolo”, dopo di che un compagno lo portava verso l’uscita”. La reclamante chiede la riduzione della squalifica “per un comportamento innegabilmente da censurare sul campo di gioco, ma non diretto ad offendere il direttore di gara quanto, piuttosto, a recriminare verso tutti e verso tutto per il provvedimento subito”. Ritiene la Commissione che la sanzione deliberata dal primo giudice sia congrua, posto che in un primo momento vi è stata l’offesa al direttore di gara, e dopo, in un diverso contesto, sono state pronunziate parole quanto meno irriguardose. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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