Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ALBERTO VILLA TESSERATO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ALBERTO VILLA TESSERATO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata contestata al calciatore Alberto Villa, tesserato per la società A.C. Pistoiese S.p.a. , la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.11 comma 2) del Regolamento per le procedure Arbitrali allegato B) del Regolamento per l’esercizio di Agente Calciatori, per non aver provveduto a dare esecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato in data 5 Giugno 2003 ove il calciatore veniva condannato al pagamento nei confronti dell’Agente di Calciatori Claudio Orlandini della somma di 5.365,80 euro oltre I.VA., spese legali e spese di costituzione e di funzionamento del Collegio Arbitrale. Il sig. Alberto Villa ha fatto pervenire a mezzo fax in data 17 Ottobre 2003 una deduzione a difesa nella quale afferma di aver stipulato un accordo con Claudio Orlandini in data 15 Ottobre 2003 rateizzando il debito nei confronti di questi in quattro mensilità. Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale l’avvocato Federico Bagattini il quale ha concluso chiedendo che, affermata la responsabilità dell’incolpato venga a questi irrogata la sanzione di 1.500,00 euro, tenuto conto dell’ammontare dell’importo inevaso. Nessuno è comparso per l’incolpato. La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni richieste dal rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, osserva: l’atto di transizione tra il Villa e l’Orlandini attenua ma non giustifica il comportamento del primo e quindi va equamente sanzionato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Alberto Villa (A.C. Pistoiese S.p.a.) l’ammenda di 500,00 euro.
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