Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDO TADDEI TESSERATO SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL CALCIATORE RICCARDO TADDEI TESSERATO SOCIETA’
U.S. CREMONESE S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata
contestata al calciatore Riccardo Taddei, tesserato per la società Genoa
Cricket and F.C. S.p.a. ed in prestito alla società U.S. Cremonese S.p.a., la
violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in
relazione all’art. 11 comma 2) del Regolamento per le Procedure Arbitrali
allegato B) del Regolamento per l’esercizio di Agente Calciatori, per non aver
provveduto a dare esecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato
in data 28 Maggio 2003 ove il calciatore veniva condannato al pagamento nei
confronti dell’Agente di Calciatori sig. Giocondo Martorelli della somma di
6.197,48 euro oltre I.V.A., interessi legali, spese legali e spese di costituzione
e di funzionamento del Collegio Arbitrale.
Il sig. Riccardo Taddei ha fatto pervenire una nota datata 14 Ottobre
2003 nella quale afferma di aver inviato gli importi dovuti sia al sig. Martorelli
Giocondo sia all’arbitro unico prof. Fabrizio Criscuolo con assegni circolari di
cui ha inviato copia.
Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura
Federale l’avvocato Federico Bagattini il quale ha concluso chiedendo che,
affermata la responsabilità dell’incolpato venga a questi irrogata la sanzione di
500,00 euro, tenuto conto dell’ammontare dell’importo inevaso.
Nessuno è comparso per l’incolpato.
La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le
conseguenti richieste del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli
atti, osserva: il dimostrato pagamento tardivo del debito attenua ma non
giustifica il comportamento del Taddei e quindi va equamente sanzionato.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Riccardo Taddei (U.S. Cremonese S.p.a.) l’ammenda
di 300,00 euro.
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