Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81/C del 5 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A. FLORIAN MYRTAJ (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.), SIMONE CONFALONE (A.C. CESENA S.P.A.), GAETANO VASARI (U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.), DAMIANO CESARI (RAVENNA CALCIO S.R.L.) E SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81/C del 5 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A. FLORIAN MYRTAJ (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.), SIMONE CONFALONE (A.C. CESENA S.P.A.), GAETANO VASARI (U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.), DAMIANO CESARI (RAVENNA CALCIO S.R.L.) E SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A.-. Con atto del 25 settembre 2003 il Procuratore Federale, esaminati gli atti dell’Ufficio Indagini relativi alla gara Pisa-Cesena disputatasi in data 25 maggio 2003, deferiva innanzi a questa Commissione i giocatori Confalone Simone, Myrtaj Florian, Vasari Gaetano e Cesari Damiano, tutti all’epoca dei fatti, tesserati per la A.C. Cesena per violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto essi si rendevano protagonisti durante la gara citata di un tafferuglio con alcuni agenti di polizia che sfociava in episodi di violenza nei confronti di questi ultimi da parte dei tesserati citati ed inoltre la società Cesena per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai propri tesserati. Nell’atto di deferimento rammentato, la Procura Federale ricostruiva, sulla base dell’indagini svolte dall’Ufficio Indagini della Federazione, gli episodi contestati e comprovati dalla videocassetta contenente i fatti incriminati ripresa dall’emittente privata “Canale 50”. Alla riunione erano presenti i signori: avv. Sergio Puglisi Maraja (Myrtaj); avv. Carlo Dolcini (Confalone); Gabriele Valentini (Cesena); avv. Stefano Pedrelli (Vasari); Oscar Visani (Cesari); il calciatore Simone Confalone e l’avv. Federico Bagattini Rappresentante della Procura. Il rappresentante della Procura chiedeva l’irrogazione della sanzione della squalifica per due giornate di gara per il Confalone, di una giornata per il Myrtaj , dell’ammonizione con diffida per il Vasari e il proscioglimento per il Cesari. Alcuni rappresentanti delle parti accusate sollevavano, seppur non ponendo una formale pregiudiziale, la questione dell’acquisizione da parte di questo Organo della videocassetta contenente le immagini della partita come prova documentale dei fatti accaduti, sostenendo che tale acquisizione non fosse possibile in quanto l’art. 31 riformato del Codice di Giustizia Sportiva consente l’acquisizione a titolo di prova delle immagini televisive nei soli casi in cui i fatti ripresi siano sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara. Tale questione non appare fondata. I fatti descritti dall’Ufficio Indagini non sono stati riportati nei referti dei giudici di gara non perchè controllati e ritenuti non meritevoli di sanzione ma in quanto da essi non rilevati anche per la quantità di soggetti coinvolti nel tafferuglio e la grande confusione che in quel momento ne era derivata. Nel merito l'avv. Carlo Dolcini per il giocatore Confalone affermava che il suo assistito non aveva commesso alcun atto volontario di violenza nei confronti di chicchessia, ma il suo comportamento era dettato unicamente dalla finalità di aiutare il tifoso che aveva effettuato l’invasione di campo ad uscire prontamente dal terreno di gioco; il Confalone si riportava a quanto affermato dal suo difensore; l'avv. Puglisi per il giocatore Myrtaj dichiarava che il suo difeso non era entrato fisicamente in contatto con alcuno, ma era intervenuto per cercare di allontanare dal parapiglia un tesserato della società pisana e separare i contendenti; l'avv. Pedrelli, rappresentante del Vasari affermava l’assenza di qualsivoglia comportamento anti-regolamentare da parte dello stesso, così come anche Oscar Visani, difensore del Cesari. Tutti chiedevano il proscioglimento e si rifacevano alle memorie prodotte. Il dirigente Gabriele Valentini, per il Cesena, chiedeva il proscioglimento della società. E da quanto riportato nelle relazioni dei collaboratori dell'Ufficio Indagini Mario De Biase e Pierpaolo Berardi del 25 maggio 2003 compilate subito dopo la gara e dall'esame della videocassetta effettuato da questa Commissione emerge il comportamento violento e illegittimo tenuto dal Confalone, l’atteggiamento anti-regolamentare e degno di sanzione tenuto dal Myrtaj. Non appaiono provati nè emergono comportamenti irregolari e degni di sanzione a carico dei giocatori Vasari e Cesari nè dalle relazioni dei collaboratori dell'Ufficio Indagine, dove niente di specifico è, ai detti calciatori, ascritto, se non un generico riferimento alle immagini della videocassetta, nè dalle immagini stesse. Ritiene questa Commissione che l’atteggiamento tenuto dal Confalone sia stato connotato da caratteristiche di violenza ed esagitazione, del tutto censurabili e non conformi ai codici di lealtà sportiva cui gli atleti devono uniformarsi durante le competizioni; analoga censura va rivolta al Myrtaj, il cui atteggiamento è stato, però, caratterizzato da un comportamento aggressivo ed offensivo molto più ridotto. Non appaiono, al contrario, provate le censure che la Procura ha rivolto ai calciatori Vasari e Cesari. Affermata la responsabilità dei calciatori Confalone e Myrtaj, consegue la responsabilità oggettiva della società A.C. Cesena S.p.a. -. Per i motivi su esposti la Commissione d e l i b e r a di irrogare la sanzione di due giornate di squalifica al giocatore Confalone Simone attualmente tesserato per la società Cesena, la sanzione di una giornata di squalifica al giocatore Myrtaj Florian, attualmente in forza alla società Hellas Verona e di prosciogliere i calciatori Vasari Gaetano, attualmente tesserato per la Città di Palermo e Cesari Damiano, attualmente tesserato per il Ravenna; di irrogare alla società A.C. Cesena S.p.a. la sanzione di 1.000,00 euro di ammenda.
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