Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.
Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C è stata
contestata alla società A. S. Acireale S.r.l. la violazione di cui all’art.1 comma
1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà
probità e correttezza sportiva in relazione all’art.35 n.1 del Regolamento di
Settore Tecnico avendo utilizzato quale allenatore il sig. Petralia Giovanni già
tesserato nella stessa stagione sportiva per altra società
Nei termini assegnati la società A.S. Acireale S.r.l. ha presentato una
memoria difensiva nella quale nega che il sig. Petralia abbia svolto nel corso
della stagione sportiva 2002-2003 una qualsivoglia attività lavorativa alle
dipendenze di essa società e quindi contestando con ampie argomentazioni
alle quali si fa espresso richiamo la fondatezza dell’addebito mossole
conclusivamente chiede l’archiviazione del procedimento a sua carico. Ha
inoltre chiesto l’audizione personale. A suffragio di ciò la società A.S. Acireale
S.r.l. assume nel periodo considerato il predetto sig. Petralia – dopo avere
rassegnato le proprie dimissioni dalla società Paternò nella quale pure
essendo stato inquadrato come allenatore aveva di fatto prestato unicamente
attività di preparatore atletico – si era limitato a rendere, gratuitamente, una
consulenza all’allenatore della medesima che di sua iniziativa ne aveva fatto
richiesta.
Nessuno è comparso per la società A.S. Acireale S.r.l.-.
Ritiene questa Commissione che gli atti acquisiti provino la
responsabilità della società deferita e che pertanto la richiesta di archiviazione
non possa trovare accoglimento. Stima peraltro che l’infrazione commessa
trovi adeguata sanzione nell’ammenda di 500,00 euro.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.S. Acireale S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 500,00
euro.
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