Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-. Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C è stata contestata alla società A. S. Acireale S.r.l. la violazione di cui all’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza sportiva in relazione all’art.35 n.1 del Regolamento di Settore Tecnico avendo utilizzato quale allenatore il sig. Petralia Giovanni già tesserato nella stessa stagione sportiva per altra società Nei termini assegnati la società A.S. Acireale S.r.l. ha presentato una memoria difensiva nella quale nega che il sig. Petralia abbia svolto nel corso della stagione sportiva 2002-2003 una qualsivoglia attività lavorativa alle dipendenze di essa società e quindi contestando con ampie argomentazioni alle quali si fa espresso richiamo la fondatezza dell’addebito mossole conclusivamente chiede l’archiviazione del procedimento a sua carico. Ha inoltre chiesto l’audizione personale. A suffragio di ciò la società A.S. Acireale S.r.l. assume nel periodo considerato il predetto sig. Petralia – dopo avere rassegnato le proprie dimissioni dalla società Paternò nella quale pure essendo stato inquadrato come allenatore aveva di fatto prestato unicamente attività di preparatore atletico – si era limitato a rendere, gratuitamente, una consulenza all’allenatore della medesima che di sua iniziativa ne aveva fatto richiesta. Nessuno è comparso per la società A.S. Acireale S.r.l.-. Ritiene questa Commissione che gli atti acquisiti provino la responsabilità della società deferita e che pertanto la richiesta di archiviazione non possa trovare accoglimento. Stima peraltro che l’infrazione commessa trovi adeguata sanzione nell’ammenda di 500,00 euro. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.S. Acireale S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it