Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. OBERDAN MELINI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ BELLARIA IGEA MARINA, E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL SIG. OBERDAN MELINI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA
SOCIETA’ BELLARIA IGEA MARINA, E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA
IGEA MARINA S.R.L.-.
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata ad Oberdan Melini la violazione di cui all'art.1 comma 1) del
Codice di Giustizia Sportiva per avere richiesto, col modulo di censimento
depositato il 17.7.2003, il tesseramento per la società A.C. Bellaria Igea
Marina con la qualifica di "direttore sportivo"senza essere iscritto nel relativo
elenco speciale. Alla società é stata contestata la violazione all'art.2 commi 2)
e 3) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in relazione
agli addebiti contestati al suddetto tesserato.
Con memoria datata 27.11.2003 il Melini si é difeso, deducendo che la
indicazione sul modulo di censimento Serie C per la stagione sportiva
2003-2004 della qualifica di "direttore sportivo" sarebbe dovuto ad un mero
errore, ascrivibile al ragioniere della società, e che la detta circostanza
sarebbe provata da due documenti, allegati alla domanda di iscrizione e
ripescaggio alla Serie C/2 datata 17.7.2003, nei quali é iscritto con la esatta
qualifica di "direttore generale", destinato a risolvere quotidianamente i
problemi relativi ai campi, ai trasporti e agli sponsor, tralasciando gli aspetti
tecnici propri di un direttore sportivo esercitati dallo stesso presidente.
Dinanzi alla Commissione é comparso il Melini, il quale ha protestato la
sua buona fede, riportandosi al difensionale ed insistendo per il
proscioglimento.
All'esito dell'odierna riunione si osserva che la società non ha
partecipato ad operazione di calcio mercato e non é stata presente in Milano
nei giorni della prima decade di luglio del corrente anno, per cui l'addebito riguarda soltanto l'indicazione della qualifica di "direttore sportivo", inserita nel
censimento inoltrato alla Lega di Serie C per la stagione sportiva 2003-2004.
Ciò premesso ritiene la Commissione che le discolpe fornite dal Melini
siano attendibili e che sia verosimile che a originare la contestazione sia stato
un errore formale del ragioniere della società. Ed infatti, la buona fede del
Melini sembra dimostrata dai due documenti allegati alla domanda di
iscrizione-ripescaggio alla C/2 datata 17.7.2003: in tali documenti, come in
tutti gli altri depositati presso gli organismi federali, il Melini é indicato con la
esatta qualifica di "direttore generale", per cui pare da escludere che il
suddetto intendesse fregiarsi indebitamente della qualifica di "direttore
sportivo", per la quale, come é noto, necessita la iscrizione in un albo
speciale.
In tale situazione probatoria, connotata quanto meno da serio e fondato
dubbio sulla colpevolezza del Melini, s'Impone il proscioglimento dello stesso,
cui fa seguito quello della società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il tesserato Oberdan Melini dall'addebito di cui al deferimento
e conseguentemente di prosciogliere la società A.C.Bellaria Igea Marina S.r.l.-
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