Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 10 Settembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.S. Caltana Avverso regolarità gara Caltana – Calvi Noale del 31/8/2003 – Trofeo Regione Veneto – Soc. 1^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 10 del 10 Settembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione A.S. Caltana
Avverso regolarità gara Caltana - Calvi Noale del 31/8/2003 - Trofeo Regione Veneto - Soc. 1^ Categoria
L’A.S. Caltana ha presentato opposizione avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Vallotto Pier Giorgio (Calvi Noale) perché squalificato.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti;
rilevato che il giocatore Vallotto Pier Giorgio era colpito da provvedimento di squalifica per una giornata di gara, a seguito di incontro di Coppa Italia Dilettanti della stagione 2002/2003,disputata con la Società Massanzago (vedi Com. Uff. n.11 del 18-9-2002 del C.R. Veneto, riportato nell’allegato al Com. n. 57 del 26/6/2003 del C.R.V.);
accertato che la Società Calvi Noale nella corrente stagione sportiva non partecipa alla Coppa Italia, ma ad una manifestazione diversa, quale il Trofeo Regione Veneto;
visto l’art. 14, 10° comma n. 1 del C.G.S., il quale stabilisce che le squalifiche inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni;
considerato pertanto che una squalifica inflitta in relazione a gare di Coppa Italia non può essere scontata in una gara di Coppa Regione e viceversa;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di respingere il reclamo avanzato dall’A.S. Caltana;
· di confermare la gara con il risultato acquisito in campo : Caltana - Calvi Noale
0 - 1;
· di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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