Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 22 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. Costabissara Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n.14 dell’8/10/2003 – Applicazione art. 12 C.G.S. gara Costabissara-Faraplan del 4/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione U.S. Costabissara
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n.14 dell’8/10/2003 – Applicazione art. 12 C.G.S. gara Costabissara-Faraplan del 4/10/2003 – Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S. Costabissara ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza con la quale applicava, a suo carico, la punizione sportiva della perdita della gara oggetto del reclamo con il risultato di 0-3, per aver l’U.S. Costabissara fatto partecipare n. 6 giocatori “fuori Quota” (anziché i n. 5 consentiti), contravvenendo alle disposizioni emanate dal Com. Uff. n. 1 dell’1/7/2003 del C.R.V. punto 2 A/8, sub 2, lettera b).
La Commissione Disciplinare
preso atto che l’U.S. Costabissara, nel suo reclamo, ha evidenziato di avere – per mero errore di disattenzione - indicato nella propria “distinta formazione squadra” la data di nascita del giocatore Boso Mattia in “05.05.84” in luogo di “05.05.85”;
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
verificato in particolare che al CED dell’Ufficio Tesseramento risulta che la data di nascita del calciatore Boso Mattia, identificato da numero di matricola 3466875 (numero coincidente con quello riportato nella “distinta giocatori” dall’U.S. Costabissara in atti) è in effetti quella del 5.5.1985
accertato pertanto che l’U.S. Costabissara ha impiegato nell’incontro, oggetto del reclamo,soltanto n. 5 giocatori “Fuori Quota”
considerato peraltro che concreta grave negligenza la compilazione imperfetta della distinta di gara da parte della Società Costabissara, negligenza che ha indotto il Giudice sportivo Provinciale ad adottare la decisione impugnata
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Delibera
· di accogliere il reclamo presentato dall’U.S. Costabissara annullando la decisione adottata dal Giudice di 1° grado;
· di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo : Costabissara – Faraplan 2 2;
· di porre a carico dell’U.S. Costabissara l’ammenda di € 100,00, per il comportamento negligente di cui sopra;
La tassa reclamo non è stata versata.
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