Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 29 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Decisioni del Giudice Sportivo Gare del campionato Seconda categoria Gara del 19/10/2003 SOTTOMARINA CA LINO – BERTIPAGLIA MASERA
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29 Ottobre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Gare del campionato Seconda categoria
Gara del 19/10/2003 SOTTOMARINA CA LINO - BERTIPAGLIA MASERA
Con rituale reclamo la Soc. Sottomarina Ca Lino chiede al G.S. la ripetizione della gara che la ha vista soccombente ( per 3 - 2 ) al momento della sospensione che è stata decretata dall'Arbitro al 41° del 2° tempo, per comportamento violento dei propri giocatori nei suoi confronti, assumendo nel reclamo la inesistenza di motivi legittimativi della sospensione.
In merito pronunciandosi, il G.S., rilevato dal rapporto dell'Arbitro - le cui dichiarazioni sono assistite da presunzione assoluta di verità - che al 41° del 2° tempo è stato impedito dal proseguire la direzione della gara a causa di intollerabile comportamento assunto nei suoi riguardi dalla totalità dei giocatori della Soc. Sottomarina Cà Lino e in particolare, già ancora prima del 41° minuto, dal giocatore Boscolo Enrico e dal 41° minuto dal cap. Tiozzo Andrea e dal vic. cap. Paganin Andrea, consistito in spintonamenti, accerchiamenti, minacce tali da far concretamente temere per la sua fisica incolumità.
Ciò premesso considerato che tale decisione riveste i caratteri della legittimità per risultare sussistenti nella circostanza in esame i requisiti voluti dalla Norme Regolamentari;
riconosciuta la responsabilità, per la mancata prosecuzione della gara, della Soc. Sottomarina Cà Lino, infligge alla stessa la punizione sportiva della perdita della partita con il risultato di Sottomarina Cà Lino - Bertipaglia Maserà 0 - 3 .
Assume inoltre a carico dei seguenti giocatori della Soc. Sottomarina Cà Lino - revocando la sospensione cautelativa loro inflitta nelle more della istruttoria - i provvedimenti disciplinari indicati qui di seguito: Tiozzo Andrea (Caenazzo) la squalifica per quattro giornate di gara; al giocatore Paganin Andrea la squalifica per due giornate di gara per ripetuti insulti all'Arbitro; al giocatore Boscolo Enrico la squalifica per tre giornate di gara per offese bestemmie e minacce all'Arbitro.
Irroga infine alla Soc. Sottomarina Cà Lino l'ammenda di Euro 52,00 per offese e minacce gravi all'Arbitro da parte di proprio giocatore sottrattosi alla identificazione.
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