Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.S. Sottomarina Cà Lino Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 29/10/2003 – Squalifica per 4 giornate giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo”; Squalifica per 3 giornate giocatore Boscolo Enrico “Buleghin”; Squalifica per 2 giornate giocatore Paganin Andrea; Ammenda di € 52,00; Applicazione art. 12/1 C.G.S. gara Sottomarina Cà Lino – Bertipaglia Maserà del 19/10/2003 – Campionato di 2^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 5 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.S. Sottomarina Cà Lino Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 18 del 29/10/2003 – Squalifica per 4 giornate giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo”; Squalifica per 3 giornate giocatore Boscolo Enrico “Buleghin”; Squalifica per 2 giornate giocatore Paganin Andrea; Ammenda di € 52,00; Applicazione art. 12/1 C.G.S. gara Sottomarina Cà Lino – Bertipaglia Maserà del 19/10/2003 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S. Sottomarina Cà Lino ha proposto rituale reclamo avverso le sottonotate deliberazioni del Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. n. 18 del 29/10/2003, con le quali venivano inflitte la seguenti sanzioni : · squalifica per quattro giornate al giocatore Tiozzo Andrea “Caenazzo” per “aver spintonato l’arbitro facendolo ripetutamente indietreggiare e per comportamento offensivo nei confronti dello stesso”; · squalifica per tre giornate al giocatore Boscolo Enrico “Buleghin” per “offese, bestemmie e minacce all’arbitro” · squalifica per due giornate al giocatore Paganin Andrea per “ripetuti insulti all’arbitro”; · ammenda di € 52,00.- per offese e minacce gravi all’arbitro da parte di proprio giocatore sottrattosi alla identificazione; · sanzione sportiva della perdita della gara Sottomarina Cà Lino – Bertipaglia Maserà per 0-3 (applicazione dell’art. 12, 1° comma del C.G.S.) per responsabilità oggettiva che ha causato la sospensione della gara avvenuta al 41’ del 2^ tempo. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi e non conformi ai fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare ritenuta preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione nella parte riguardante la squalifica del giocatore Paganin Andrea per due giornate, perché il provvedimento non è impugnabile ai sensi dell’art. 41, 3° comma del C.G.S; esaminata l’opposizione per quanto attiene le altre sanzioni; considerato che, allo stato è possibile deliberare solo sull’esposto relativo all’espulsione del calciatore BOSCOLO Enrico “Buleghin” in quanto cronologicamente separato dai successivi accadimenti che hanno portato alla sospensione della gara; esperiti i conseguenti accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata sul punto la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuta la sanzione comminata al giocatore Boscolo Enrico “Buleghin” del tutto congrua rispetto ai fatti risultanti dal referto di gara; ritenuta invece l’opportunità di sentire il legale rappresentante della Società reclamante, che ne ha fatto richiesta e di procedere ad ulteriori accertamenti, relativamente agli altri provvedimenti impugnati, fissa l’incombente per l’udienza dell’11 novembre 2003, riservando all’esito ogni altro provvedimento. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società A.S. Sottomarina Cà Lino nella parte riguardante la squalifica di due giornate del giocatore Paganin Andrea; · di respingere il predetto reclamo nella parte riguardante il provvedimento a carico del giocatore Boscolo Enrico “Buleghin”, confermando la squalifica di tre giornate adottata nei suoi confronti; · di rinviare ogni altra decisione in esito alle risultanze dell’udienza programmata per l’11/11/2003.
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