Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 19 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. S. Lorenzo Padova Avverso regolarità gara S.Lorenzo Padova – S. Carlo del 2/11/2003 – Campionato di 3^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 19 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione U.S. S. Lorenzo Padova Avverso regolarità gara S.Lorenzo Padova – S. Carlo del 2/11/2003 – Campionato di 3^ Categoria Con atto inoltrato in data 6/11/2003 l’U.S. S. Lorenzo di Padova proponeva rituale reclamo in merito alla validità della gara S.Lorenzo Padova – S.Carlo del 2/11/2003 lamentando la partecipazione irregolare del giocatore Dalle Palle Gian Luca nelle fila della squadra S. Carlo, essendo tale giocatore vincolato ancora alla propria Società, nella specie proprio l’U.S. S.Lorenzo. La Società S. Lorenzo Padova, con comunicazione fax datata 17/11/2003, firmata dal suo legale rappresentante, ritirava il predetto reclamo con la motivazione che la posizione del giocatore Dalle Palle era stata sanata avendo sottoscritto un trasferimento del giocatore stesso a favore dell’U.S. S.Carlo, dichiarando quindi ininfluente, sotto l’aspetto agonistico, l’utilizzazione del Dalle Palle. La Commissione Disciplinare esaminato comunque il ricorso dell’U.S. Lorenzo, in quanto il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare di un calciatore e ciò in base al disposto dell’art. 29, 12° comma del C.G.S.; accertato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto che il 2/11/2003 – data della gara S.Lorenzo Padova-S.Carlo del Campionato di 3^ Categoria - il Dalle Palle era ancora tesserato per l’U.S. Lorenzo di Padova; accertata alla luce di quanto sopra l’irregolare utilizzazione del giocatore Dalle Palle Gian Luca nella gara in epigrafe da parte dell’U.S. S. Carlo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo presentato dall’U.S. S. Lorenzo Padova; · di applicare a carico dell’U.S. S.Carlo la sanzione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 12, 5° comma del C.G.S., omologando l’incontro S.Lorenzo Padova – S.Carlo con il risultato di 0-3; La tassa reclamo non è stata versata.
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