Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione Sig. Capuzzo Luigi – Allenatore Calcio Schio 1905 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 12/11/2003 – Squalifica sino al 9/12/2003 – Campionato di Eccellenza

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione Sig. Capuzzo Luigi – Allenatore Calcio Schio 1905 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 12/11/2003 – Squalifica sino al 9/12/2003 – Campionato di Eccellenza Il reclamo proposto dal Sig. Capuzzo Luigi (Allenatore Calcio Schio) avverso il provvedimento della squalifica sino al 9/12/2003, irrogatagli dal Giudice Sportivo del C.R.V. con Comunicato n. 20 del 12/11/2003, non viene preso in esame in quanto il provvedimento disciplinare impugnato - non superiore ad un mese - in base al disposto di cui all’art. 41,3° comma del C.G.S., è inoppugnabile. Si introita la tassa reclamo versata.
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