Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione Pol. Rio Avverso regolarità gara Arre – Rio del 2/11/2003 – Campionato di 3^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 22 del 26 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione Pol. Rio
Avverso regolarità gara Arre – Rio del 2/11/2003 – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Rio ha avanzato rituale reclamo avverso la validità della gara Arre – Rio del 2/11/2003, lamentando la partecipazione dei giocatori Giolo Gian Luca e Carturan Roberto nelle file della squadra Arre, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo proposto dalla Pol. Rio;
visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti gli accertamenti di rito;
effettuati accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, il quale ha comunicato che l’U.S. Arre ha inviato richiesta di tesseramento per i giocatori sunnominati in data 3/10/2003 e di aver respinto la richiesta stessa in quanto i due atleti risultavano ancora vincolati per la Società U.S. Bagnoli già dall’ottobre del 1996;
lette le memorie difensive presentate dall’U.S. Arre e dai giocatori interessati che danno atto di essere stati a conoscenza del tesseramento in atto con l’U.S. Bagnoli, adducendo peraltro vizi di quest’ultimo che non possono essere delibati in questa sede, dovendo semmai esser fatti valere avanti alla competente Commissione Tesseramenti della F.I.G.C.
accertata alla luce di quanto sopra l’irregolare utilizzazione dei giocatori Giolo Gian Luca e Carturan Roberto nella gara in epigrafe da parte dell’U.S. Arre
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare utilizzazione dei giocatori Giolo Gian Luca e Carturan Roberto nella gara in epigrafe da parte dell’U.S. Arre
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
· di accogliere il reclamo presentato dalla Pol. Rio;
· di applicare a carico dell’U.S. Arre la sanzione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 12, 5° comma del C.G.S., omologando l’incontro Arre – Rio con il risultato di 0-3;
· di comminare a carico dell’U.-S. Arre l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, due giocatori in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.
La tassa reclamo non è stata versata.
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