Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 3 Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. PRO RONCADE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 26/11/2003 – Squalifica per tre giornate giocatore Casagrande Max – Campionato di 2^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 23 del 3 Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. PRO RONCADE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del
26/11/2003 – Squalifica per tre giornate giocatore Casagrande Max – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Pro Roncade ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del C.R.V.,
pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 26/11/2003, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate a
carico del proprio giocatore Casagrande Max : “per insulti e minacce all’arbitro a fine gara”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo emarginato;
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto che le espressioni del Casagrande verso l’arbitro non avevano un carattere effettivamente minaccioso e che
pertanto la sanzione deve essere ridimensionata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Pro Roncade;
• di ridurre a due giornate la squalifica a carico del calciatore Casagrande Max.
La tassa reclamo non è stata versata.
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