Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE C.S. AURONZO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 12/11/2003 – Squalifica sino al 9/11/2004 Giocatore Vecellio Segate Giuseppe – Camp. 2^ Categoria
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE C.S. AURONZO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del
12/11/2003 – Squalifica sino al 9/11/2004 Giocatore Vecellio Segate Giuseppe – Camp. 2^ Categoria
La Società C.S. Auronzo ha proposto rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul
Comunicato del C.R.V. n. 20 del 12/11/2003, con la quale veniva inflitta a carico del giocatore Vecellio Segate Giuseppe
la sanzione della squalifica sino al 9/11/2004 perché “nel momento di essere allontanato dal terreno di gioco per proteste
vivaci, spingeva l’arbitro con forza al volto facendolo cadere a terra e procurandogli arrossamento ad un occhio (non
desistendo da atteggiamento intimidatorio ed offensivo neppure allorché l’arbitro stava raggiungendo il suo spogliatoio)”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo della Società opponente;
letta la memoria difensiva del calciatore Vecellio Segate Giuseppe;
esperiti ulteriori accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente il proprio rapporto;
considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi
dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuta la sanzione impugnata del tutto congrua in relazione all’accadimento
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dalla Società C.S. Auronzo
• di confermare la squalifica a carico del giocatore Vecellio Segate Giuseppe sino al 9/11/2004;
• di disporre l’addebito in conto al C.S. Auronzo per la tassa reclamo non versata.
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