Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. REAL JUVENTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Squalifica giocatore Forini G.Battista sino al 1°/5/2005 – Campionato Juniores Regionale

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. REAL JUVENTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Squalifica giocatore Forini G.Battista sino al 1°/5/2005 – Campionato Juniores Regionale La Società U.S. Real Juventina ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del C.R.V., pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5/11/2003, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 1°/5/2005 a carico del proprio giocatore Forini G.Battista :”perché, dopo la trasformazione di un rigore a favore della squadra avversaria, prima minacciava l’arbitro, quindi passava alle vie di fatto urtandolo alla spalla sinistra e poi lo colpiva in modo violento all’altezza delle costole nella parte sinistra del torace con una gomitata, procurandogli un forte dolore con momentaneo mancamento e successivamente protrattosi per tutta la partita e anche successivamente”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo emarginato; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente che si è rimesso a quanto esposto nel reclamo; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; sentito l’arbitro che, anche in un supplemento di rapporto, ha escluso con certezza la possibilità che il contatto con il giocatore Forini possa essere stato fortuito, precisando viceversa che - per la dinamica dell’azione - il Forini non poteva che voler intenzionalmente colpirlo con una gomitata; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.; ritenuto che la sanzione inflitta appare perciò congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Real Juventina; • di confermare la squalifica sino al 1°/5/2005 nei confronti del calciatore Fiorini G.Battista; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it