Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. REAL JUVENTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003 – Squalifica giocatore Forini G.Battista sino al 1°/5/2005 – Campionato Juniores Regionale
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S. REAL JUVENTINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 5/11/2003
– Squalifica giocatore Forini G.Battista sino al 1°/5/2005 – Campionato Juniores Regionale
La Società U.S. Real Juventina ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del C.R.V.,
pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 5/11/2003, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 1°/5/2005 a
carico del proprio giocatore Forini G.Battista :”perché, dopo la trasformazione di un rigore a favore della squadra
avversaria, prima minacciava l’arbitro, quindi passava alle vie di fatto urtandolo alla spalla sinistra e poi lo colpiva in modo
violento all’altezza delle costole nella parte sinistra del torace con una gomitata, procurandogli un forte dolore con
momentaneo mancamento e successivamente protrattosi per tutta la partita e anche successivamente”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso.
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo emarginato;
effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente che si è rimesso a quanto esposto nel reclamo;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
sentito l’arbitro che, anche in un supplemento di rapporto, ha escluso con certezza la possibilità che il contatto con il
giocatore Forini possa essere stato fortuito, precisando viceversa che - per la dinamica dell’azione - il Forini non poteva
che voler intenzionalmente colpirlo con una gomitata;
considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi
dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.;
ritenuto che la sanzione inflitta appare perciò congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Real Juventina;
• di confermare la squalifica sino al 1°/5/2005 nei confronti del calciatore Fiorini G.Battista;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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