Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. VILLANOVA MARCHESANA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 22 del 26/11/2003 – Ammenda di € 252,00; Squalifica sino al 31/10/2008 De Maria Claudio (Allenatore); Inibizione sino al 31/10/2008 Toso Francesco (Dirigente); Inibizione sino al 30/6/2004 Stecchi Paolo (Dirigente); – Campionato di 3^ Categoria

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. VILLANOVA MARCHESANA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 22 del 26/11/2003 – Ammenda di € 252,00; Squalifica sino al 31/10/2008 De Maria Claudio (Allenatore); Inibizione sino al 31/10/2008 Toso Francesco (Dirigente); Inibizione sino al 30/6/2004 Stecchi Paolo (Dirigente); – Campionato di 3^ Categoria La Commissione Disciplinare scioglie la riserva di cui al Comunicato n.22 del 26/11/2003. La Società S.C. Villanova Marchesana ha proposto rituale reclamo avverso le sottonotate deliberazioni assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo , pubblicate sul Com. Uff. n. 18 del 29/10/2003, con le quali venivano inflitte la seguenti sanzioni : - Ammenda complessiva di € 252,00 a carico della Società ricorrente di cui : - € 200,00 “per non aver, al termine della gara, impedito l’accesso nel recinto degli spogliatoi di persone non autorizzate, le quali hanno avuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”; - € 26,00 “per ripetute offese e minacce al direttore di gara da parte dei propri sostenitori”; - € 26,00 “per spogliatoio dell’arbitro indecoroso”. - Squalifica sino al 31/10/2008 al Sig. De Maria Claudio (Allenatore) perché “allontanato dal campo per proteste e offese all’arbitro, a fine gara, assieme ad altri entrava nello spogliatoio dell’arbitro senza il permesso di questi, e alla domanda del direttore di gara su cosa volessero, il De Maria con una spinta lo fece andare verso l’antibagno, poi di corsa prese l’arbitro per il collo e lo spinse con forza fino al bagno; a questo punto riprese l’arbitro per il collo, gli diede un calcio sul piede sinistro facendogli perdere l’equilibrio e causando la caduta del medesimo col fondoschiena dentro la c.d. turca, continuando ad offenderlo e tirando poi l’acqua in segno di disprezzo. Il De Maria poi prese i vestiti dell’arbitro e li lanciò fuori dagli spogliatoi, sporcandoli e storcendo l’asta degli occhiali che erano contenuti in una tasca, il tutto preceduto da uno sputo che colpiva l’arbitro”. - Inibizione sino al 31/10/2008 al Sig. Toso Francesco (Dirigente Addetto alla sicurezza) perché “entrato negli spogliatoi dell’arbitro assieme al De Maria e ad altra persona non identificata, in occasione dell’episodio di cui sopra, mentre l’arbitro dopo la caduta cercava di impedire al De Maria di gettare gli abiti fuori dagli spogliatoi, metteva una mano in faccia al direttore di gara facendogli sbattere la schiena contro il muro. Episodio aggravato dalla qualifica di addetto alla sicurezza del Toso Francesco il quale non ha impedito l’ingresso di estranei nel recinto degli spogliatoi e nello spogliatoio stesso dell’arbitro”. - Inibizione sino al 30/6/2004 al Sig. Stecchi Paolo (Dirigente Addetto alla sicurezza), perché “a fine gara veniva notato dall’arbitro vicino al cancello aperto da cui erano entrati gli spettatori, senza far nulla per impedirne l’ingresso. Quando l’arbitro chiese le chiavi della macchina per andarsene, lo Stecchi gliele lanciò verso il viso, senza colpirlo, e offendendolo. Episodio aggravato dalla qualifica di addetto alla sicurezza dello Stecchi Paolo il quale non ha impedito l’ingresso di estranei nel recinto degli spogliatoi e nello spogliatoio stesso dell’arbitro”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi e non conformi ai fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare letto il ricorso presentato dalla S.C. Villanova Marchesana; sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega, nonché i Dirigenti Toso Francesco e Stecchi Paolo nonché l’Allenatore De Maria Claudio, unitamente al loro legale; ritenuta la necessità di ulteriormente approfondire dal punto di vista istruttorio i diversi episodi oggetto del referto arbitrale e del giudizio; visto l’art. 30, 3° comma del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di incaricare l’ufficio Indagini della F.I.G.C. di effettuare accertamenti specifici in ordine ai diversi episodi indicati nel referto arbitrale ed oggetto del giudizio.
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