Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. CARTIGLIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 18 del 5/11/2003 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Cartigliano – Grantorto del 1°/11/2003 – Campionato Juniores Provinciale

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. CARTIGLIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 18 del 5/11/2003 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Cartigliano – Grantorto del 1°/11/2003 – Campionato Juniores Provinciale La Società A.S. Cartigliano ha avanzato ricorso davanti alla Commissione Disciplinare avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza con Comunicato n. 18 del 5/11/2003, con la quale infliggeva a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in applicazione dell’art. 12, 1° comma del C.G.S., perché “esaminato il rapporto di gara dal quale risulta che la stessa (Cartigliano-Grantorto) non è stata disputata perché la Società Cartigliano non ha messo a disposizione il campo praticabile, dei due disponibili. Alla luce di quanto sopra, visto anche le precisazioni della Società Cartigliano che dichiara che nel campo nuovo era in programma la partita dei pulcini, si ribadisce che in caso di concomitanza fra due gare si deve far giocare la squadra di categoria superiore”.” L’A.S. Cartigliano chiede l’annullamento della su riportata decisione del G.S. con il conseguente recupero della gara non disputata, adducendo come non fosse suo obbligo mettere a disposizione più terreni di gioco e come quello da lei prescelto per la gara sia stato dichiarato impraticabile dallo stesso arbitro. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo e la documentazione ufficiale agli atti; esperiti accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società opponente che ha ribadito le ragioni esposte nelle precedenti memorie difensive; constatato che l’A.S. Cartigliano ha confermato anche in questa sede di avere a disposizione due terreni di gioco, ambedue regolamentari, per lo svolgimento delle gare dei vari campionati cui partecipa, di talché è essa stessa a scegliere materialmente,di volta in volta, su quale campo si giochi l’incontro del campionato giovanile o juniores; considerato dunque che l’A.S. Cartigliano, pur non avendo l’obbligo di mettere a disposizione più di un terreno di gioco, fruisce di due campi, senza peraltro aver previamente specificato quale di essi sia deputato ad un campionato piuttosto che un altro; rilevato pertanto che tale situazione devesi considerare illegittima poiché demanda all’arbitrio della Società locale la scelta del terreno di gioco di volta in volta da utilizzare; valutato infine che in occasione della gara Juniores dell’1/11/2003, l’A.S. Cartigliano, dopo che l’arbitro aveva constatato l’impraticabilità del terreno di gioco dalla stessa indicatogli, non gli ha messo a disposizione, come avrebbe dovuto, l’altro terreno di gioco, il quale invece é stato riservato ad una gara dell’attività Pulcini (cfr. memoria A.S. Cartigliano dd. 4/11/2003). P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo presentato dall’A.S. Cartigliano; • di confermare l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico dell’A.S. Cartigliano. • di imporre alla Società Cartigliano di segnalare tempestivamente al Comitato organizzatore il campo di gioco ove l’attività juniores viene svolta; • di introitare la tassa reclamo versata.
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