Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. GASOLINE SEDICO CALCIO A 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato della Divisione Calcio a Cinque n. 17 del 26/11/2003 – Squalifica giocatore Fazio Giacomo sino al 28/02/2004 – Campionato di Serie C/2

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. GASOLINE SEDICO CALCIO A 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato della Divisione Calcio a Cinque n. 17 del 26/11/2003 – Squalifica giocatore Fazio Giacomo sino al 28/02/2004 – Campionato di Serie C/2 La Società A.S. Gasoline Sedico Calcio a 5 ha proposto rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato del C.R.V. della Divisione Calcio a Cinque n. 17 del 2611/2003, con la quale veniva inflitta a carico del giocatore Fazio Giacomo la sanzione della squalifica sino al 28/02/2004 “per avere insultato volgarmente l’arbitro e per aver tentato di aggredirlo sospingendo il fischietto che aveva in bocca all’interno della stessa procurandogli dolore persistito per un breve periodo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente; esperiti ulteriori accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1) del C.G.S.; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuta la sanzione impugnata del tutto congrua in relazione all’accadimento P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dalla Società A.S. Gasoline Sedico Calcio a 5; • di confermare la squalifica a carico del giocatore Fazio Giacomo sino al 28/02/2004; • di disporre l’addebito in conto all’A.S. Gasoline Sedico Calcio a 5 per la tassa reclamo non versata.
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