Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. CALCIO A 5 FUTSAL COLORI CRISTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 19 del 19/11/2003 – Squalifica per due giornate giocatore Dal Molin Enrico; Ammenda di € 100,00; omologazione gara Futsal Colori Cristina-Union Seren C/5 dell’8/11/2003 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 18Dicembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.S. CALCIO A 5 FUTSAL COLORI CRISTINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 19 del
19/11/2003 – Squalifica per due giornate giocatore Dal Molin Enrico; Ammenda di € 100,00;
omologazione gara Futsal Colori Cristina-Union Seren C/5 dell’8/11/2003 – Divisione Calcio a Cinque -
Campionato di Serie D
La Società A.S. Calcio a 5 Futsal Colori Cristina ha presentato rituale reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo,
pubblicate sul Comunicato del Comitato Provinciale di Belluno n. 19 del 19/11/2003 con le quali assumeva i seguenti
provvedimenti disciplinari :
- Squalifica per due giornate a carico del proprio giocatore Dal Molin Enrico;
- Ammenda di € 100,00.- a carico della Società “perché un proprio tifoso entrava sul terreno di gioco prendendo per la
maglia un giocatore della squadra avversaria senza recargli danno fisico;
- nonché avverso la omologazione della gara Futsal Colori Cristina – Union Seren C/5 dell’8/11/2003 del Campionato di
Serie “D” terminata con il risultato di 1-9, per un presunto errore tecnico da parte del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile la parte del reclamo riguardante la squalifica per
due giornate a carico del giocatore Dal Molin Enrico, perché il provvedimento è inoppugnabile in base a quanto disposto
dall’art. 41, comma 3.a del C.G.S.
Quanto al preteso errore tecnico, la Commissione rileva che, al di là di ogni altra pur possibile considerazione anche di
ordine procedurale, di esso non vi è in atti alcun riscontro, a nulla evidentemente giovando l’unilaterale allegazione
dell’opponente.
Per quanto concerne infine la sanzione pecuniaria comminata a carico della Società, non vi è parimenti motivo plausibile
per la sua riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
Delibera
di respingere, per la parte per cui risulta ammissibile, il reclamo presentato dall’A.S. Calcio a 5 Futsal Colori Cristina,
confermando quindi,a suo carico, l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 100,00.-
La tassa reclamo non è stata versata.
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