Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 19 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di : Francesco CANOVA – Dirigente della Società A.S. Football Team Isola Schio Andrea ACERBI – Dirigente della Società A.C.F. Real Costabissara (già Real Ronzani Vicenza) la Società A.S. Football Team Isola Schio la Società A.C.F. Real Costabissara

Comitato regionale veneto – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 19 Novembre 2003– pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di : Francesco CANOVA – Dirigente della Società A.S. Football Team Isola Schio Andrea ACERBI – Dirigente della Società A.C.F. Real Costabissara (già Real Ronzani Vicenza) la Società A.S. Football Team Isola Schio la Società A.C.F. Real Costabissara La Procura Federale con atto del 18/09/2003 ha deferito avanti alla Commissione Disciplinare : a) Francesco CANOVA – Dirigente della Società A.S. Football Team Isola Schio : per rispondere della violazione di cui all’art. 6, 1° comma e art. 1, 1° comma del C.G.S. per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari nel tentativo di illecito sportivo inerente la gara Real Ronzani Vicenza - Football Team Isola Schio del 12.4.2003 del Campionato Regionale Femminile di Serie A di Calcio a Cinque; b) Andrea ACERBI – Dirigente della Società A.C.F. Real Costabissara (già Real Ronzani Vicenza) per rispondere della violazione dell’art. 6, 7° comma e art. 1, 1° comma del C.G.S. .per aver formalizzato solo in data 05/05/03 e su richiesta del Comitato Regionale Veneto, la denuncia di pretesi comportamenti antiregolamentari da parte del Sig. Canova Francesco riguardanti la gara Real Ronzani Vicenza – Football Team Isola Schio; c) la Società A.S. Football Team Isola Schio, per responsabilità oggettiva del comportamento del Sig. Francesco Canova e ciò ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S,; d) la Società A.C.F. Real Costabissara, per responsabilità oggettiva e ciò ai sensi dell’art. 6, 2° comma e art. 2, 4° comma del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Dirigente Sig. Acerbi Andrea. All’odierno dibattimento la Commissione Disciplinare ha sentito il rappresentante della Procura Federale dott. Vito Maffei, che ha ripercorso i fatti alla base del deferimento ed ha, quindi, concluso con le seguenti richieste di sanzione: -Canova Francesco: inibizione anni 3; -Acerbi Andrea:inibizione anni 3; -A.S. Football Team Isola Schio: ammenda € 250,00.-; -A.C.F. Real Costabissara (già Real Ronzani Vicenza): ammenda € 250,00.-. Ha altresì sentito le parti convocate presenti al dibattimento e segnatamente: -il sig. Francesco Canova, il quale si è richiamato a quanto già dichiarato in atti, respingendo comunque le accuse mosse nei suoi confronti e ritenendo insussistente ogni ipotesi di illecito sportivo; -il sig. Cristian Cerantola,in rappresentanza, giusta delega, della società A.S. Football Team Isola Schio, il quale ha affermato che la società dallo stesso rappresentata non ha mai inteso porre in essere, attraverso od a mezzo del sig. Canova, alcun illecito sportivo. I fatti relativi alla denuncia trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Veneto, sporti in data 5.5.2003 da Andrea Acerbi, dirigente –all’epoca dei fatti- della società Real Ronzani Vicenza (ora A.C.F. Real Costabissara), riguardano pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere da Francesco Canova, dirigente della società A.S. Football Team Isola Schio, prima della gara Real Ronzani Vicenza-F.T. Isola Schio del 12.4.2003. In sostanza, nel corso di una telefonata intercorsa tra il sig. Acerbi ed il sig. Canova, originata dalla necessità di quest’ultimo di conoscere alcuni risultati relativi all’ultima giornata di campionato, il Canova avrebbe richiesto all’Acerbi la disponibilità del Real Ronzani a consentire un risultato favorevole alla A.S. Football Team Isola Schio, nella successiva ed ultima partita di campionato che vedeva le due società avversarie,nell’ipotesi in cui l’A.S. Football Team Isola Schio si fosse trovata a parità di punti in classifica con il Chioggia, al fine così di evitare la retrocessione. L’accusa muove dal presupposto che i fatti come sopra sintetizzati integrino una ipotesi di illecito sportivo di cui all’art. 6 del C.G.S. L’esame della documentazione in atti ed in particolare le dichiarazioni rese dal sig. Acerbi, fanno ritenere che la richiesta di cui sopra da parte del sig. Canova, sia stata formulata in maniera certamente leggera, ma in tono quasi di battuta, al punto non solo da non essere stata presa in considerazione, ma neanche avvertita dall’Acerbi come un tentativo di illecito. Nelle deposizioni rese dai due dirigenti, ripetutamente viene messo in evidenza il rapporto di amicizia tra di loro esistente che ben potrebbe giustificare una battuta che in altro contesto, avrebbe potuto assumere ben altro significato. Assume, ad avviso della scrivente Commissione, rilievo il fatto che mai i due protagonisti attivi della vicenda, abbiano avuto a negare l’episodio di cui trattasi, tanto da renderlo, sin dall’inizio –come anche emerge dagli atti- di dominio quasi pubblico. E’ ben vero che la giurisprudenza sportiva per l’applicazione dell’art. 6 del C.G.S. non richiede alla condotta il requisito della non equivocità richiesto invece dall’art. 56 del codice penale. Tuttavia –ad avviso di questa Commissione, nella fattispecie in esame- avuto riguardo al concreto contesto di riferimento, non possono ravvisarsi nella condotta del Canova, certamente riconducibile agli schemi di un comportamento genericamente antisportivo, anche tutti gli estremi di quegli atti indirizzati al perseguimento di una finalità illecita, richiesti dall’art. 6 del C.G.S.. Peraltro, non essendo ravvisabile nella condotta del Canova l’illecito sportivo, è logica conseguenza che non possa essere addebitato all’Acerbi l’omessa denuncia di cui all’art. 6, comma 7 del C.G.S. In conclusione, residua una responsabilità per violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art. 1, comma 1, del C.G.S., in capo al Canova, di cui risponderà a titolo di responsabilità oggettiva anche la società di appartenenza. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di infliggere al Sig. Canova Francesco l’inibizione sino al 30.9.2004; · di infliggere alla società A.S. Football Team Isola Schio, l’ammenda di € 250,00. di assolvere da ogni addebito il Sig. Acerbi Andrea e conseguentemente la società A.C.F. Real Costabissara.
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