COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZION E A.C. MISTER UP COLFOSCO Avverso regolarità gara Mister Up Colfosco – Color Service Treviso del 20/12/2003 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 dell’8 Gennaio 2004- pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione OPPOSIZION E A.C. MISTER UP COLFOSCO Avverso regolarità gara Mister Up Colfosco – Color Service Treviso del 20/12/2003 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie D La Società A.C. Mister Up Colfosco ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara Mister Up Colfosco – Color Service Treviso del 20/12/2003 del Campionato Provinciale di Serie “D” di Calcio a Cinque, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del Color Service Treviso, dei giocatori Boschiero Steven e Levada Enrico, perché squalificati. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società A.C. Mister Up Colfosco; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; accertato che i giocatori Boschiero Steven e Levada Enrico hanno preso parte alla gara emarginata in posizione irregolare poiché nei loro confronti era pendente la squalifica per una giornata, comminata dal Giudice Sportivo Provinciale; constatato che i precitati provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati nel Comunicato Ufficiale n. 19 dell’11/12/2003 del Comitato Provinciale di Treviso; considerato che l’A.C. Color Service Treviso non ha inoltrato alcuna controdeduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera •di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Mister Up Col fosco; •di applicare a carico dell’A.C. Color Service Treviso C5 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6, in base a quanto disposto dall’art. n. 12, 5° comma a) del C.G.S.; •di comminare a carico dell’A.C. Color Service Treviso C5 la sanzione della ammenda di € 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale giocatori squalificati. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it