COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POLISPORTIVA REDENTORE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui a comunicato n. 26 del 21.1.2004 – Ammenda di € 25,00 ; squalifica sino al 20.3.2004 allenatore De Michele Massimo – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POLISPORTIVA REDENTORE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui a comunicato n. 26 del 21.1.2004 - Ammenda di € 25,00 ; squalifica sino al 20.3.2004 allenatore De Michele Massimo – Campionato Juniores Provinciale La società Polisportiva Redentore, ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni assunte dal Giudice sportivo del Comitato provinciale di Padova di cui al comunicato ufficiale n. 26 del 21 gennaio 2004, recanti inibizione dallo svolgimento di ogni attività sino al 20 marzo 2004 a carico del sig. De Michele ed ammenda di € 25,00.- alla società Polisportiva Redentore, in quanto oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati. Si richiamano i fatti, come descritti nella "premessa" di cui all'impugnata decisione del Giudice sportivo del Comitato provinciale di Padova. " Premesso, che con una denuncia inoltrata a questo Comitato il sig. Matteo Marini, arbitro della partita in oggetto, ha esposto quanto segue: •il giorno 18.12.03, quindi 5 giorni dopo la data della gara, una persona, identificata in base alla conoscenza personale dell'arbitro come il sig. Massimo De Michele, allenatore della Società PoI. Redentore, si è recata presso il patronato SS. Redentore di Este dove vengono tenute le lezioni di educazione fisica dell'Istituto Scolastico frequentato dal sig. Marini, chiedendo se lì vi fosse un arbitro,. •dopo aver rintracciato il sig. Marini, l'allenatore della PoI. Redentore gli si è avvicinato mentre stava conferendo con delle persone e, in presenza di queste, strattonandolo con fare aggressivo e minaccioso, gli ha rinfacciato alcune decisioni da lui assunte nella gara in oggetto, in particolare accusandolo di aver scritto un rapporto non veritiero determinando la squalifica di alcuni giocatori che - a suo dire - non avevano posto in essere alcuna condotta riprovevole,. •dopo che il sig. Marini aveva acconsentito a spiegare il suo punto di vista in ordine ai fatti relativi a quella partita, il sig. De Michele si è alterato rivolgendo all 'arbitro frasi lesive del suo prestigio e gesti minacciosi, estendendoli anche nei confronti di altre persone presenti che erano intervenute a difesa dell'arbitro e per placare il dirigente.". In sede di ricorso, la Polisportiva Redentore sostanzialmente conferma i fatti oggetto delle sanzioni disciplinari di cui trattasi (colloquio del 18.12.2003, avvenuto quindi 5 giorni dopo la gara disputatasi il 13.12.2003, tra l'allenatore De Michele Massimo e l'arbitro Marini Matteo). Tuttavia, ritiene che il De Michele non ha né usato un "fare aggressivo e minaccioso" verso il Marini, né tantomeno lo ha strattonato, intendendo – invece - soltanto "chiarire con l'arbitro che lo stesso aveva commesso un errore nella indicazione dei due giocatori poi squalificati.". Viene, inoltre, contestata la riferibilità del comportamento del De Michele al principio espresso nel lodo di cui al caso Ferrigno. Sotto tale profilo, la ricorrente censura la deliberazione gravata, che integrerebbe una ipotesi di "indebita interferenza del Giudice Sportivo, in fatti e questioni che possono soltanto interessare eventualmente il Giudice Ordinario" e comunque di intromissione - non permessa - " nella vita di relazione discosta dall'evento.". La Polisportiva Redentore ha unito al ricorso corposa documentazione ed ha chiesto di essere sentita. La Commissione disciplinare ha dunque - come richiesto - convocato per la seduta del 17.2.2004, la Polisportiva Redentore, intervenuta, in forza di delega, con l' avv .Enzo Conte del foro di Padova. Prima di dar corso alla audizione, la Commissione Disciplinare ha messo a disposizione della reclamante e del suo difensore, copia della comunicazione pervenuta in pari data da parte del Presidente della Sezione Aia di Conselve. L' Avv. Conte ha quindi richiamato quanto dedotto in ricorso e la documentazione testimoniale allegata, esponendo articolatamente le difese della Polisportiva Redentore ed i vari motivi d'impugnazione e, quindi, concludendo in principalità, per l'annullamento delle sanzioni impugnate ed in via di estremo subordine, per la loro riduzione in termini congrui, anche tenuto conto di corrispondenti decisioni di cui ha prodotto copia per estratto. A completamento della documentazione probatoria, la Polisportiva Redentore ha fornito piantina dello stato dei luoghi (Patronato Parrocchiale Redentore) ove ha avuto luogo l'incontro dedotto in giudizio. La Commissione ha quindi sentito il sig. Matteo Marini, arbitro della gara Redentore Este - Ospedaletto Euganeo, relativa al Campionato Juniores provinciale del 13.12.2003. Il Marini si è riportato integralmente a quanto già denunziato nella nota in data 18.12.2003, confermando di non aver subito alcuna violenza fisica, né strattonamenti da parte del De Michele, ma precisando che il colloquio del 18.12.2003 con quest'ultimo, inizialmente cortese, si è via via alterato nel corso della discussione, tanto da costringerlo ad interrompere la stessa. Così riassunto il procedimento, questa Commissione ritiene di dover adottare i provvedimenti di cui al dispositivo, per i seguenti Motivi Anzitutto, occorre rilevare che i fatti oggetto del giudizio, come descritti dall' arbitro e dalla reclamante, appaiono pacifici, anche se vanno in parte ridimensionati, nella loro graduazione di gravità, rispetto a quanto emerge nell'appellata decisione. Infatti, l'ulteriore materiale probatorio acquisito agli atti nel corso del procedimento tenutosi avanti questa Commissione (e, quindi, non a disposizione del giudice di prime cure), ha consentito di meglio valutare e qualificare gli avvenimenti. Vi è stato il colloquio posto a base delle sanzioni: il dato non è in alcun modo contestato. Lo stesso, verificatosi su iniziativa del De Michele e facilitato dalla vicinanza tra luogo di lavoro di questi ed istituto scolastico frequentato dal Marini, ha avuto ad oggetto gli accadimenti di cui alla gara del 13.12.2003 ed i conseguenti provvedimenti assunti dall'arbitro, come da referto. In particolare, l'allenatore ha inteso criticare e contestare l'operato del direttore di gara, con riferimento alla predetta gara. Tuttavia, se sembra doversi confermare un'attività di ricerca dell’arbitro, da parte del De Michele, dal colloquio restano invece esclusi comportamenti violenti o aggressivi, così come del resto sembra potersi confermare animosità ed aggressività nei toni dialettici usati dall'allenatore, specie nel prosieguo della discussione che, proprio per tale ragione, è stata interrotta dall'arbitro. Così precisati i fatti, come accertati, la scrivente Commissione disciplinare è chiamata a decidere in ordine alla loro qualificazione giuridico-sportiva e segnatamente a giudicare se gli stessi integrino violazione dei doveri di lealtà sportiva previsti dall'art. 1 del C.G.S., eventualmente aggravata per essersi verificati "a distanza di ben 5 giorni dallo svolgimento della partita, e quindi frigido pacatoque animo" ed in presenza di più persone, come ritenuto dal Giudice sportivo di primo grado, ovvero se trattasi di semplici rapporti e relazioni che esulano dal campo dell' attività agonistica e sportiva ed, in quanto tali, sottratti alla giustizia sportiva, qualora ritenuto il difetto del nesso di causalità e di collegamento con lo svolgimento della gara ed avuto riguardo ai relativi limiti spazio-temporali. Tuttavia, preliminare alla questione di merito, è quella della competenza. Sotto tale profilo, il Giudice sportivo ha ritenuto la propria competenza a giudicare in quanto i fatti sottoposti a giudizio, "- benché compiuti al di fuori del campo da gioco - si riferiscono e sono collegati allo svolgimento della gara indicata in oggetto, in conformità al principio espresso nel lodo emesso in data 25 febbraio 2002 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato nello sport nel caso Ferrigno, dove si trova precisato che i doveri di probità sportiva prescritti dall'art. 1 comma 1° del C.G.S., valgono non solo << nell'attività sportiva, ma anche nella vita di relazione, a prescindere dai limiti spazio temporali (non previsti dalla norma) in cui l'attività agonistica si svolge >>”. Orbene, a prescindere - in quanto indagine che coinvolge il merito della controversia- dalla esatta qualificazione dei fatti e della loro riferibilità e collegabilità allo svolgimento della gara sopra richiamata, occorre prendere atto del fatto che il Giudice sportivo del Comitato provinciale di Padova ha posto a base della propria decisione la "violazione dei doveri di lealtà sportiva previsti dall'art. 1 del C.G.S.". Ci si deve, allora, riferire alla norma di cui all'art. 25, comma 6°, del C.G.S., che così recita: "Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonché sulle violazioni dell'art. 27 dello Statuto, dell'art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura federale.". Sulla base di tale norma é dunque da escludere la competenza del Giudice sportivo, essendo competente la Commissione disciplinare. Si pone a questo punto il problema se questa Commissione oltre a procedere ad annullare per tale motivo, i provvedimenti impugnati, possa anche decidere nel merito in prima istanza. La norma prima ricordata, va letta alla luce di quella di cui all'art. 28, comma 3°, del C.G.S., la quale dispone che "la Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui all'art. 3, fatte salve le specifiche competenze relativamente alle altre istanze di giustizia.". Ebbene, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, si desume che la competenza, nella fattispecie, è sì della Commissione disciplinare, ma solo a seguito di eventuale deferimento da parte della Procura federale, organo cui l'Ordinamento sportivo attribuisce la competenza in materia ed i relativi poteri di iniziativa. Di conseguenza, questa Commissione disciplinare, accertato il difetto di competenza del Giudice sportivo, ritenuto trattarsi di vizio insanabile che inficia la relativa decisione oggetto di gravame, concretandosi in una ipotesi di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di relativa eccezione di parte, deve procedere all'annullamento delle deliberazioni impugnate, nonché alla trasmissione degli atti alla Procura federale, affinché, nell'ambito ed in relazione alle proprie competenze e funzioni, valuti l'eventuale ricorrenza, nei fatti di cui trattasi, delle condizioni per il deferimento al giudizio della competente Commissione disciplinare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, delibera 1) annulla le deliberazioni del Giudice sportivo del Comitato provinciale di Padova, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 21 gennaio 2004, con cui è stata comminata l'inibizione dallo svolgimento di ogni attività sino al 20 marzo 2004 a carico dell'allenatore sig. De Michele Massimo e la sanzione di € 25,00.- nei confronti della società Polisportiva Redentore; 2) dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni ed i provvedimenti di propria competenza.
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