COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. FAVARO 1948 Avverso validità gara Favaro 1948 – Sanmartinocollumbertese del 15/2/2004 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare La Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. FAVARO 1948 Avverso validità gara Favaro 1948 – Sanmartinocollumbertese del 15/2/2004 – Campionato di Promozione La Società A.S. Favaro 1948 ha presentato reclamo avverso la validità della gara Favaro 1948 – Sanmartinocollumbertese del 15 Febbraio 2004 del Campionato di Promozione, lamentando la partecipazione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei giocatori Bogni Maximiliano e Luque Gonzalo nelle fila dell’U.S. SanmartinoCollumbertese, chiedendo a carico dell’U.S. SanmartinoCollumbertese l’applicazioone della sanzione sportiva della perdita della gara. Asserisce la reclamante che l’U.S. SanmartinoCollumbertese ha ottenuto impropriamente il tesseramento degli atleti provenienti da Federazione estera, dato che la richiesta di tesseramento avrebbe dovuto essere effettuata secondo le modalità imposte dall’art. 40, 6° comma NOIF, il che non sarebbe avvenuto a dire della reclamante. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente; verificato che il calciatore Luque Gonzalo é stato regolarmente tesserato, essendo state osservate tutte le formalità previste dall’art. 40, 6° comma NOIF, essendo inoltre intervenuta l’autorizzazione da parte degli Organi Centrali della F.I.G.C., con efficacia a partire dal 20/11/2003; ritenuto, pertanto, che il reclamo é infondato in parte qua; constatato peraltro che la C.D. ha già richiesto – per altra gara - l’accertamento per la definizione della posizione di tesseramento del giocatore Bogni Maximiliano, anche per quanto concerne la corrispondenza della sua identità con quella del calciatore Bogni Maximiliano Hector, alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., in base all’art. 43, 4° comma, lettera b) del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di sospendere il giudizio oggetto del reclamo presentato dall’A.S. Favaro 1948, in attesa del pronunciamento della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C.
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