COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE SAMPIERDARENESE F.C. 1998 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del 12/2/2004 – Squalifica per due giornate giocatori Meneghelli Massimo e Bettagno Mirko; Squalifica per quattro giornate giocatore Boner Massimiliano – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 25 FEBBRAIO 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE SAMPIERDARENESE F.C. 1998 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del 12/2/2004 – Squalifica per due giornate giocatori Meneghelli Massimo e Bettagno Mirko; Squalifica per quattro giornate giocatore Boner Massimiliano – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie “D” La Società Sampierdarenese F.C. 1998 ha presentato rituale opposizione avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Com. Uff. n. 31 del 12/02/2004, con le quali venivano inflitte le seguenti squalifiche a carico dei propri giocatori : Squalifica per due giornate : Meneghelli Massimo e Bettagno Mirko; 36/736 Squalifica per quattro giornate : Boner Massimiliano per comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro. La Società reclamante asserisce che le pene inflitte appaiono eccessive rispetto ai fatti commessi. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile la parte del reclamo riguardate la squalifica per due giornate dei giocatori Meneghelli Massimo e Bettagno Mirko, perché trattasi di provvedimenti inoppugnabili in base a quanto disposto dall’art. 41, 3° comma del C.G.S. Letto il reclamo proposto dalla Sampierdarenese F.C. 1998 nella parte inerente alla squalifica a carico del giocatore Boner Massimiliano; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato che il calciatore Boner, a seguito della notifica dell’espulsione, ha cercato di scagliarglisi contro, venendo però trattenuto dai compagni e che tale comportamento aggressivo é stato ripetuto pochi minuti dopo dal giocatore; P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera •di respingere il reclamo presentato dalla Sampierdarenese F.C 1998; •di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Boner Massimiliano; •di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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