COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 3 MARZO 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE VENEXIA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 4/2/2004 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Venexia – Libertas Ceggia del 25/1/2004 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 3 MARZO 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE VENEXIA CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 32 del 4/2/2004 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. gara Venexia – Libertas Ceggia del 25/1/2004 – Campionato di Promozione La Società Venexia Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale con Comunicato n. 32 del 4/2/2004, con la quale veniva applicata nei suoi confronti la sanzione sportiva della perdita della gara del Campionato di Promozione : Venexia – Libertas Ceggia del 25/1/04 per 0-3, in base al disposto dell’art. 12,1° comma del C.G.S. per la responsabilità oggettiva, derivante dalla mancata disputa della gara predetta, da imputare alla Società reclamante, non avendo provveduto la stessa, in tempo utile, ad una idonea segnatura del terreno di gioco che si presentava innevato. La società reclamante ha evidenziato che già nella giornata di sabato 24 gennaio le condizioni meteorologiche erano tali da far adottare al presidente del Comitato provinciale di Venezia il provvedimento di rinvio d’ufficio delle gare, come da C.U. n. 25 del 28.1.2004. Anche le gare in programma nella mattinata della domenica 25, hanno subito analogo provvedimento. Aggiunge, inoltre la società Venexia Calcio che, nonostante la chiara ed evidente situazione di impraticabilità del campo, il direttore di gara ha comunicato – alle ore 13.30 - che la partita poteva essere disputata, che occorreva procedere alla “segnatura” del rettangolo di gioco e che il campo doveva essere pronto per le ore 14.30, altrimenti non avrebbe fatto disputare la gara medesima. Nonostante lo stupore per la decisione in ordine alla praticabilità del campo, la società ricorrente evidenzia che si è fattivamente adoperata per procedere alla segnatura, come richiesto dall’arbitro. Mette, ancora, in luce la società reclamante che all’orario previsto per l’inizio della gara, il direttore di gara non si è recato sul terreno di giuoco, unitamente ai capitani delle due squadre, per verificare la segnatura e/o la praticabilità dello stesso campo di gara, bensì ha comunicato la sua decisione di non far disputare la partita direttamente negli spogliatoi. Da ultimo, il Venexia Calcio sottolinea che il campo ove avrebbe dovuto svolgersi la gara è di proprietà del Comune di Venezia, che – dello stesso - usufruiscono a turno altre società e che, in particolare, la domenica, il campo di gara è nella disponibilità della società soltanto dalle ore 12.00. La Commissione disciplinare disponeva l’audizione della società Venexia Calcio per la riunione del 17.2.2004. Nel richiamare le tesi difensive già esposte in ricorso, i rappresentanti della reclamante evidenziavano come – a loro avviso - l’arbitro non avesse seguito la prevista procedura tesa a dichiarare l’impraticabilità del campo di gara. Segnalavano, inoltre- come –sempre ovviamente a loro avviso- il terreno di giuoco fosse assolutamente impraticabile, attesa l’abbondante nevicata dei giorni e delle ore precedenti l’incontro e come – in ogni caso - hanno appreso con somma sorpresa la decisione del direttore di gara di non far disputare la gara, nonostante che la soc. Venexia Calcio avesse provveduto alla segnatura del terreno di giuoco, circostanza invece neppure verificata dall’arbitro che, anzi, alle ore 14.25, dopo aver comunicato – negli spogliatoi - la propria decisione, ha abbandonato l’impianto sportivo (ore 14.35 circa). All’esito dell’audizione, la Commissione Disciplinare riteneva opportuno procedere all’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, nonchè all’audizione del direttore di gara. Nelle more, perveniva ulteriore nota difensiva da parte del Venexia Calcio, nella quale, si ribadivano le deduzioni già svolte nei precedenti scritti e si evidenziava che, nonostante la buona volontà dimostrata dalla società ospitante di procedere alla segnatura del terreno di giuoco, l’arbitro non ha neppure proceduto alla verifica della predetta segnatura, nè ha concesso un ulteriore termine (quantomeno un tempo pari ad un tempo di gara) per – eventualmente - completare la predetta segnatura, peraltro resa alquanto difficoltosa dalla necessità di spalare la neve. La Società Libertas Ceggia ha presentato delle proprie controdeduzioni, facendo presente che l’arbitro ha comunicato che la società Venexia Calcio aveva sospeso le lavorazioni di regolarizzazione della segnaletica del terreno di giuoco e che quindi non si poteva giocare. Ha, altresì, evidenziato la pochezza dei mezzi a disposizione della società Venexia Calcio per procedere alla regolarizzazione del terreno di gara, così come richiesto dall’arbitro, negando, inoltre che questi abbia lasciato l’impianto sportivo prima delle 15.30 e concludendo, quindi, per la conferma della deliberazione assunta. 37/743 All’odierna seduta, la Commissione disciplinare ha sentito il direttore di gara, sig. Matteo Scattolin, che ha fornito importanti precisazioni, in ordine all’effettivo svolgersi dei fatti All’esito della suddetta audizione, la Commissione, ritenuti sufficienti i mezzi probatori acquisiti, assume la delibera di cui al dispositivo, stanti i seguenti motivi. Il Giudice sportivo ha assunto l’impugnata deliberazione (perdita della gara per 0-3) sulla base del referto di gara ove l’arbitro “ha dichiarato –in modo generico- che la partita non ha avuto luogo a causa della impraticabilità del campo di gioco.”. Prosegue, il Giudice sportivo, nel senso che tale impraticabilità andava addebitata non già agli eventi naturali, quanto alla impreparazione ed alla incapacità della società Venexia Calcio di procedere alla segnatura del terreno. Rileva, in via preliminare, la scrivente Commissione disciplinare che lo stato di luogo è accertato, avendone il direttore di gara espressamente riconosciuto la corrispondenza con le fotografie prodotte dalla reclamante, dalle quali si evince, da un lato che il campo risultava quasi interamente coperto dalla neve, dall’altro che ciononostante era stato segnato nei limiti del possibile. In questo quadro assume valore decisivo la circostanza riferita dall’arbitro, in sede di audizione, secondo cui per procedere ad una regolamentare segnatura sulle parti fondamentali del terreno di gioco, sarebbe stato necessario procedere alla spalatura della neve caduta sullo stesso terreno. Infatti, per effetto di quanto disposto al punto 4.11 del Comunicato del C.R.Veneto n. 1 dell’1/7/2003, le Società della L.N.D. non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco, e che lo stesso, in ogni caso, non può essere imposto dai Comitati e dalle Divisioni “se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara”, come nel caso di specie, secondo quanto notorio. Al di là di ogni altra pur possibile considerazione, in ordine alla ritualità delle modalità seguite dall’arbitro per le valutazioni circa la praticabilità del terreno di gioco per non dare corso alla gara, nonché in ordine al comportamento comunque tenuto dalla Società ospitante parso sempre fattivo, da quanto sopra consegue che la mancata disputa della gara non è addebitabile alla Società Venexia Calcio P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera •di accogliere il reclamo presentato dalla Società Calcio Venexia; •di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo disponendo il recupero della gara Venexia Calcio – Libertas Ceggia in data da stabilire dal Comitato Regionale Veneto. La tassa reclamo non è stata versata.
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