COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. JUVENTINA ED. POLARIS Avverso validità gara Juventina Ed. Polaris – Ezzelina del 18/4/2004 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. JUVENTINA ED. POLARIS Avverso validità gara Juventina Ed. Polaris – Ezzelina del 18/4/2004 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Juventina Ed. Polaris ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Carosella Luca (Ezzelina) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Carosella Luca (Ezzelina) era effettivamente colpito per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, secondo quanto pubblicato sul Com. Uff. del C.R. veneto n. 44 del 16/4/2004; esaminate le controdeduzioni prodotte dalla Società A.C. Ezzelina; ritenuto che l’art. 2, 6° comma del C.G.S. così recita : “i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione” 45/946 visto inoltre quanto previsto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S.; rilevata l’infrazione all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. da parte della Soc. Ezzelina P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera •di accogliere il reclamo avanzato dalla Società U.S. Juventina Ed. Polaris; •di di infliggere nei confronti dell’A.C. Ezzelina la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro come segue : Juventina Ed. Polaris – Ezzelina 3 – 0; La tassa reclamo non é stata versata.
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