COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURATORE FEEDERALE Nei confronti del Sig. Taglioni Fausto – Allenatore A.S. Olimpia Lazis

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURATORE FEEDERALE Nei confronti del Sig. Taglioni Fausto – Allenatore A.S. Olimpia Lazise Il Procuratore Federale, con atto del 10/3/2004, deferiva davanti alla scrivente Commissione Disciplinare il Sig. Taglioni Fausto (Olimpia Lazise – Allenatore) per rispondere : •della violazione di cui all’art. 27, 2° comma dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C.; •della violazione di cui all’art. 1, 1° comma del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva - il suddetto deferimento é scaturito da una comunicazione della Commissione d’Appello Federale del 12/2/2004, riguardante il proprio Com. Uff. n. 30/C, contenente il testo integrale della delibera relativa all’appello dell’A.S. Olimpia Lazise avverso l’ammenda di € 258,00 e la squalifica fino al 30/6/2006 inflitta al Sig. Taglioni Fausto, allenatore della stessa Società, - rilevava infatti la C.A.F., dall’esame della documentazione agli atti, che il Sig. Taglioni Fausto, in data 19/11/2003, porgeva atto di denuncia-querela innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti del Sig. Simone Schiavo, arbitro che diresse la gara Olimpia Lazise-Somma il 26/10/2003, in quanto “consapevole di redigere una dichiarazione non corrispondente al vero” e quindi la C.A.F. trasmetteva la predetta documentazione al Procuratore Federale per le proprie incombenze; - il Procuratore Federale, constatato che non risultava concessa alcuna autorizzazione al Sig. Taglioni Fausto ad adire le vie legali nei confronti dell’A.E. Schiavo Simone (Sezione AIA di Vicenza) e che pertanto il Taglioni ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27, 2° comma dello Statuto Federale, riteneva che i fatti descritti integrano gli estremi del predetto art. 27, 2° comma dello Statuto della FIGC (nel caso in esame é messa in discussione la sovranità della FIGC nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze – crf. Decisione CAF di cui C.U. n. 5 del 1995/96) e dell’art. 1,1° comma CGS ascrivibile al Sig. Taglioni Fausto (Allenatore A.S. Olimpia Lazise). Al dibattimento intervengono : •il Sig. Taglioni Fausto (Olimpia Lazise - Allenatore) assistito dall’Avv. Bonfante, con delega scritta che viene depositata, che chiede l’applicazione della pena in misura minima; •l’Avv. Paolo Rosa – Rappresentante della Procura Federale – il quale ha chiesto l’adozione della seguente sanzione nei confronti del deferito :1 anno di squalifica in applicazione dell’art. 11 bis del C.G.S La Commissione Disciplinare letti gli atti; sentite le parti interessate; visti l’art. 27 dello Statuto Federale, nonché l’art. 1,1° comma e art. 11 bis del C.G.S.; rilevato che la violazione ascritta al Sig. Taglioni risulta pacificamente provata dagli stessi atti di causa; considerato che in ragione di tutto quanto sopra pare congrua la sanzione della squalifica di un anno da aggiungersi alla sanzione già assunta a carico del Sig. Taglioni Fausto dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto con C.U. n. 19 del 5/11/2003 (squalifica sino al 30/6/2006) P.Q.M. La Commissione Disciplinare visto l’art. 1, 1° comma del C.G.S. e l’art. 11 bis del C.G.S. delibera di infliggere a carico del Sig. Taglioni Fausto la sanzione della squalifica di un anno da aggiungersi al precedente precitato provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo del C.R. Veneto.
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