COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE COMMISSIONE TESSERAMENTI Nei confronti : •della calciatrice Zugno Elisa •della Società A.C. Valmarana – Attività Calcio Femminile – Campionato Serie C •del Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore Società A.C. Valmarana
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 7 Aprile 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE COMMISSIONE TESSERAMENTI
Nei confronti :
•della calciatrice Zugno Elisa
•della Società A.C. Valmarana – Attività Calcio Femminile – Campionato Serie C
•del Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore Società A.C. Valmarana
La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 29/1/2004, deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare, in
seguito a delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 10/D del 17/102003 :
•la calciatrice Zugno Elisa
per aver segnalato tardivamente l’irregolarità della mancanza della firma, sull’atto del tesseramento, della madre
(essendo la Zugnoa all’epoca minorenne) per un fine strumentale, dal momento che la stessa, comunque a seguito di
detto tesseramento, ha disputato per ben tre stagioni sportive il Campionato di Serie “C” regionale di attività femminile
per l’A. C. Valmarana;
•il Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore dell’A.C. Valmarana
presidente pro-tempore, alla data di sottoscrizione del tesseramento della calciatrice Zugno Elisa, per infrazione all’art.
8 del C.G.S. in quanto le modalità attinenti al tesseramento dell’atleta predetta non si sono svolte conformemente alle
disposizioni federali, così violando il combinato disposto dell’art. 39 delle NOIF;
•la Società Associazione Calcio Valmarana
per violazione dell’art. n. 8 e n. 9 del C.G.S. in quanto responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per
l’inadempienza e acquiescenza della Società, in quanto le modalità attinenti al tesseramento dell’atleta predetta non si
sono svolte conformemente alle disposizioni federali, così violando il combinato disposto dell’art. 39 delle NOIF.
Vista la decisione della Commissione Tesseramenti di cui in premessa;
sentito il Sig. De Zuanne Sergio Presidente pro-tempore della Società A.C. Valmarana (anche all’epoca del fatto oggetto
del giudizio);
sentita la calciatrice Zugno Elisa (attualmente tesserata con la Società C.F. Vicenza Calcio Femminile)
la Commissione Disciplinare rileva quanto segue :
Questa Commissione è stata investita, dalla Commissione dei Tesseramenti in sede requirente, dell’applicazione di
sanzioni disciplinari nei confronti di una società, del suo presidente e del tesserato, in quanto alla richiesta di
tesseramento si era proceduto senza la firma di entrambi i genitori, esercenti la potestà parentale.
La Commissione Tesseramenti, in sede deliberante, infatti, aveva pronunciato, con decisione passata in giudicato,
l’annullamento del tesseramento di una minore, su ricorso della stessa, in quanto nella domanda era assente la
sottoscrizione, nella specie, della madre.
La decisione era motivata nel senso che, per effetto dell’art. 39 delle N.O.I.F., letto alla luce del disposto dell’art. 320
comma 1 c.c., la validità della domanda di tesseramento è subordinata alla sottoscrizione di entrambi i genitori (salvo i
casi in cui, per impossibilità, provvedimento dell’autorità giudiziaria o altro impedimento, non si debba ritenere che
l’esercizio della potestà parentale spetti ad uno solo dei genitori od a terzi). Ciò perché, in conseguenza del vincolo che
scaturisce dal tesseramento, esso deve ritenersi atto di straordinaria amministrazione. Nello stesso senso ebbe modo
d’esprimersi anche CAF nel Comunicato Ufficiale n. 9/C p. 3 del 14.10.99. Poiché questa Commissione non ritiene
condivisibile detto orientamento, conseguente ad una fuorviante impostazione del problema, propone alla Corte Federale,
nella veste d’Organo consultivo ed interprete di legittimità, i seguenti quesiti:
1) se deliberazioni della Commissione Tesseramenti, che pronunciano l’annullamento del tesseramento per violazione
delle norme che lo regolano, debbano ritenersi vincolanti anche ai fini della pronuncia dei provvedimenti disciplinari.
Si premette che questa Commissione va di diverso avviso, sia perché la norma sanzionatoria ha una sua sfera
d’applicazione, assolutamente autonoma, rispetto a quella che disciplina il giudizio di validità degli atti; sia perché un
diverso orientamento mal si concilierebbe con la diversa competenza e funzioni, attribuite alle due Commissioni. Quella
Tesseramenti ha, infatti, competenza esclusiva sulla validità dei tesseramenti, nel cui ambito agisce in sede deliberante,
mentre, per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni, essa ha funzioni requirenti, nel senso che rileva la presumibile
illiceità dei comportamenti, ma ne propone la valutazione a quella Disciplinare.
In diversa ipotesi, infatti, l’ordinamento sportivo avrebbe rimesso alla medesima Commissione Tesseramenti
l’applicazione delle conseguenti automatiche sanzioni.
2) Ove dovesse ritenersi fondata la posizione di questa Commissione, nel senso di essere assolutamente autonoma nella
valutazione dell’illecito, ferma restando l’efficacia dell’annullamento, pronunciato dalla Commissione Tesseramenti, si
sottopone alla Corte Federale quello che si ritiene l’orientamento più conforme all’ordinamento vigente, circa l’esigenza
della sottoscrizione d’entrambi i genitori sulla domanda di tesseramento, a fronte della lettera della norma (art. 39), la
quale richiede la sottoscrizione del genitore (al singolare) esercente la potestà.
Per quanto riguarda l’orientamento seguito dalla Commissione Tesseramenti, esso sembra trovare fondamento nel
comunicato 29.12.88 n. 26 del Comitato Regionale Veneto, che riporta una comunicazione F.I.G.C., secondo la quale la
richiamata norma andrebbe interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 316, comma 2 c.c., per cui “la potestà
genitoriale è esercitata da entrambi i coniugi”, e dell’art. 320 comma 1 c.c., per il quale i genitori rappresentano
congiuntamente i figli in tutti gli atti civili e nell’amministrazione dei beni.
Il contenuto della prima norma è, tuttavia, riportato con formulazione imprecisa, nel senso che non afferma che la potestà
è esercitata da entrambi i coniugi, ma piuttosto che essa è esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi. Essa
norma, quindi, riguarda la formazione della volontà parentale da manifestare nei confronti del figlio, che deve essere il
risultato di un’elaborazione decisionale, assunta dopo un confronto fra i coniugi circa l’interesse del minore. Tant’è che,
se i genitori non raggiungono l’accordo, ferma la prevalenza del padre nei casi d’urgenza, il contrasto viene proposto al
giudice della famiglia, il quale deve – dato non irrilevante ai fini del nostro discorso – sentire il figlio, che abbia compiuto i
14 anni, ed indicare i provvedimenti, che ritiene più idonei nell’interesse del figlio e dell’unità della famiglia e, ove
permanga il contrasto, attribuisce il potere decisionale a quello dei genitori, che reputa più idoneo a perseguire l’interesse
del figlio (commi 2 e 4).
Diverso è, invece, il problema attinente alla rappresentanza all’esterno della volontà parentale, che è disciplinato dall’art.
320 comma 1 c.c., il quale, tuttavia, detta due regole fondamentali: una per gli atti di straordinaria amministrazione e per
quelli che concedono o acquistano diritti personali di godimento, per i quali la rappresentanza è congiuntiva; quelli
d’ordinaria amministrazione, per i quali la rappresentanza è disgiuntiva.
Esclusi gli atti di concessione od acquisto di diritti personali di godimento, di per sé d’ordinaria amministrazione, ma
sottoposti al regime proprio della straordinaria, il discrimine tra quelli d’ordinaria e di straordinaria amministrazione è dato
esclusivamente dall’effetto che essi producono nel patrimonio del minore. Ciò solo basta ad evidenziare come questo criterio, agli effetti della validità del tesseramento, sia assolutamente inadeguato, poiché il tesseramento stesso, rispetto
al patrimonio del minore, è atto assolutamente neutro.
Né vale il riferimento, che spesso si opera, alle conseguenze che il tesseramento produrrebbe nei confronti del minore,
sottoponendolo ad un vincolo di durata tale, da incidere profondamente sulla sua libertà di determinazione e d’iniziativa,
con conseguenze anche patrimoniali, poiché si tratta d’impostazione fuorviante. Il tesseramento, più che un peso, è una
garanzia del minore, al quale consente lo svolgimento dell’attività sportiva in un ambito fortemente regolamentato e
protetto, nel quale le sue doti naturali vengono valorizzate e gli viene impartita un’istruzione-educazione idonea a farlo
progredire, nell’ambito delle sue capacità, fino a fare dello sport una professione remunerativa.
È possibile, quindi, sostenere che il “tesseramento” costituisca un rapporto plurilaterale a formazione progressiva. Inizia,
infatti, tra il minore, che intende esercitare un’attività sportivo-ricreativa, e la società, che si è organizzata per consentire
lo svolgimento di tale attività, non semplicemente come passivo osservatore, ma piuttosto come attivo formatore del
minore, sotto il profilo fisico, psichico e tecnico. Deve, infatti, dotarsi, oltre che della disponibilità delle strutture, nelle quali
svolgere l’attività, anche di mezzi (per es. di trasporto) e d’allenatori o preparatori fisici e tecnici. Un altro degli aspetti
organizzativi, e non secondario, è l’adesione alla Federazione, la quale ha la funzione di vigilare, su piani territoriali
diversi, a che l’attività sportiva venga svolta sotto il presidio di norme ben precise, poste a tutela di tutti coloro che
partecipano alle manifestazioni, organizzate sotto la sua egida.
Il minore, quindi, chiede, a sua volta, di svolgere l’attività sportiva nell’ambito della tutela sopra richiamata, che determina
il sorgere di precisi doveri della società calcistica nei suoi confronti, la quale li esplica – non è aspetto secondario – a
titolo gratuito. In fine il tesseramento impone al tesserato un vincolo, per il quale non può passare da una società affiliata
ad altra liberamente, cioè senza il consenso di quella, con la quale risulta essere tesserato. Questo vincolo, in realtà, può
essere accostato ad un divieto di concorrenza sleale, nel senso che le risorse, che la società d’appartenenza ha investito
sul minore, non vadano a vantaggio d’altra società, sempre affiliata alla Federazione, senza alcun riconoscimento.
Il vincolo, per altro, non costituisce una forma di coercizione assoluta, come taluno vorrebbe far credere, sia perché sono
espressamente previsti motivi di scioglimento (artt. da 106 a 113 NOIF), sia perché il tesserato è libero in ogni momento
di sottrarvisi, continuando a praticare lo stesso sport fuori dell’area protetta della Federazione, o di cambiare sport,
affiliandosi ad altra struttura protettiva.
Da un tanto, la conclusione che il tesseramento non costituisce per nulla un atto di straordinaria amministrazione, sia
perché il contenuto patrimoniale gli è assolutamente estraneo; sia perché non determina un vincolo irreversibile e di
lunga durata, pregiudizievole per la libertà d’iniziativa.
Quindi la volontà fondamentale, che deve concorrere al tesseramento, è quella del minore, trattandosi di questione di
carattere strettamente personale e priva di conseguenze dirette sul suo patrimonio.
La sottoscrizione del genitore, esercente la potestà, dunque, non può essere vista alla stregua del disposto dell’art. 320
c.c., che renderebbe inutile quella del minore, ma come presa d’atto da parte dei genitori dell’aspirazione del figlio,
adesione a detta aspirazione ed affidamento – aspetto assai rilevante nella determinazione della responsabilità della
società nei confronti del minore e della famiglia – del minore stesso alla società durante il tempo necessario per
l’esercizio dell’attività sportiva.
L’assenso dei genitori, che siano in ciò concordi, può essere manifestato all’esterno da uno qualsiasi di loro. In caso di
disaccordo tra loro, il conflitto potrà essere risolto con le modalità previste dall’art. 316 c.c., ma non certo dopo tre anni
d’esercizio dell’attività, dovendosi tale accordo presumere. In caso di conflitto del minore con i genitori, la soluzione è
rimessa al giudice con le forme previste dall’art. 333 c.c.
L’ordinamento positivo, per altro, stabilisce degli spazi d’autonomia nelle scelte del minore di contenuto ben più
pregnante:
-art. 2 L.194/78 consente ai minori la somministrazione su prescrizione medica nelle strutture sanitarie e nei consultori dei
mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
-art. 1 L. 18.6.1986 n. 281 attribuisce agli studenti della scuola secondaria superiore, quindi d’età superiore ai 14 anni,
l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
-art. 108 L. 22.4.1941 stabilisce che l’autore, che ha compiuto i 16 anni ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici
relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano;
-art. 2 comma 2 c.c., nel far salve le leggi speciali, che consentono al minore lo svolgimento d’attività lavorativa, stabilisce
che, in tal caso è abilitato all’esercizio dei di e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro;
-art. 609 quinquies c.p. prevede la corruzione di minore soltanto per gli infra-quattordicenni Posto in relazione anche con
l’art. 609quater n. 1 c.p., che stabilisce l’irrilevanza penalistica degli atti sessuali non violenti, che vedano come partecipe
una persona, che abbia compiuto i 14 anni, consente di ritenere che, coloro che abbiano compiuto i 14 anni, abbiano una
libertà assoluta nell’attività sessuale.
Appare, allora, evidente che il tesseramento, consentito ai minori, che abbiano compiuto i 14 anni (art. 32 NOIF),
collocandosi nell’ambito delle ipotesi sopra formulate, potrebbero da soli chiedere efficacemente il tesseramento.
Questo essendo l’orientamento di questa Commissione, si rimette la questione ex art. 22 comma 1 lett. A) CGS alla Corte
Federale, perché renda l’interpretazione autentica dell’art. 39 NOIF, al fine d’evitare il contrasto di giudicati.
P.Q.M.
La C.D., in attesa del pronunciamento della Corte Federale adita, delibera di lasciare in sospeso ogni decisione in merito
al deferimento esposto in oggetto
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