COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POL. REDENTORE ESTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 38 del 15/4/2004 – Squalifica per 12 mesi giocatore Parolo Claudio; Squalifica per 8 giornate giocatore Dal Mutto Carlo; Squalifica per due giornate giocatore Costantini Carlo; Squalifica per 3 settimane Allenatore De Michele Massimo; inibizione per 2 settimane Dirigente assistente arbitro Boaretto Lucio; Inibizione per una settimana Presidente Sig.ra Bernaleone Lucia; Ammenda di € 150,00.- Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 12 Maggio 2004 - Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POL. REDENTORE ESTE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 38 del 15/4/2004 – Squalifica per 12 mesi giocatore Parolo Claudio; Squalifica per 8 giornate giocatore Dal Mutto Carlo; Squalifica per due giornate giocatore Costantini Carlo; Squalifica per 3 settimane Allenatore De Michele Massimo; inibizione per 2 settimane Dirigente assistente arbitro Boaretto Lucio; Inibizione per una settimana Presidente Sig.ra Bernaleone Lucia; Ammenda di € 150,00.- Campionato Juniores Provinciale Nel corso dell’adunanza del 4.5.2004, fissata in esito alla presentazione del reclamo 20.4.04, siccome ritualmente preceduto dalla comunicazione telegrafica di preannuncio 17.4.04, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare la società Polisportiva Redentore, rappresentata dalla Presidente prof. Lucia Vernaleone, assistita dall’avv. Enzo Conte, chiedendo la riduzione della sanzioni entro termini congrui all’effettiva realtà dei fatti, quali documentati dalle dichiarazioni allegate al reclamo. Va premesso che il reclamo, presentato dalla Presidente della società, riguarda più sanzioni e più soggetti sanzionati, in particolare: a) la squalifica per 12 mesi inflitta al calciatore Claudio Parolo; b) la squalifica per 8 giornate inflitta al calciatore Carlo Dal Mutto; c) la squalifica per 2 giornate inflitta alo calciatore Carlo Costantini; d) l’inibizione per 3 settimane inflitta all’allenatore Massimo De Michele; e) l’inibizione per 2 settimane, inflitta al signor Lucio Boaretto, assistente all’arbitro; f) l’inibizione per una settimana, inflitta alla Presidente della società sportiva Polisportiva Redentore, prof. Lucia Vernaleone; g) l’ammenda di € 150,00, inflitta alla società stessa per responsabilità oggettiva. Poiché, fra le sanzioni comminate, compare anche l’inibizione alla Presidente, soggetto che, in rappresentanza della società reclamante, ha sottoscritto il ricorso, va preliminarmente esaminata l'ammissibilità stessa del reclamo, considerato il disposto dell’art. 17 comma 8 C.G.S., per il quale i dirigenti, soci e tesserati, colpiti da provvedimenti disciplinari, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C., fino a quando non sia scontata la sanzione; ciò è a dire che il dirigente, nel periodo di tempo considerato, decade dalle funzioni esercitate in ambito della Federazione. Fra esse funzioni deve essere ricompresa, come da orientamento costante (Com. Uff. della C.A.F. n. 17/C 21.2.1985; e Com. Uff. della C.A.F. n. 41 del 26.3.03), quella di proporre impugnazione contro le sanzioni inflitte alla società o a suoi tesserati.. Quindi, pur se è vero che la società è legittimata ad impugnare tutti i provvedimenti degli organo federali, ai quali abbia interesse diretto (art. 29 C.G.S.), quali sono tutti quelli sottoposti a reclamo nel caso di specie, esso reclamo doveva essere presentato da soggetto legittimato, quindi non inibito. Né è a dire che l’inibizione del Presidente determinerebbe, in concreto, la perdita della facoltà da parte della società, atteso che la legittimazione, in caso di suo impedimento, spetta al Vicepresidente o ad altro dirigente, espressamente delegato (Com. Uff. della C.A.F. n. 25/C del 8.5.1985). Va rilevato, dunque, che il provvedimento d’inibizione della Presidente, della durata di una settimana, è stato pubblicato in data 15.4.2004 col Com. Uff. n. 38. del Comitato Provinciale di Padova. In forza dell’art. 13 comma 2 N.O.I.F., le decisioni si considerano conosciute, per presunzione assoluta, dalla data della pubblicazione, che costituisce, anche, termine iniziale di decorrenza per l’esecuzione delle decisioni stesse. La regola è ribadita dall’art. 17 comma 11 C.G.S., il quale, al comma 2, statuisce, altresì, che le sanzioni devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione. La formulazione delle norme, come richiamata, non consente spazio ad altre diverse interpretazioni, neppure in presenza dell’eccesso di zelo del giudice sportivo di prime cure, il quale ha, nel provvedimento reclamato, indicato il termine finale del 13 aprile 2004; il quale deve, proprio in forza delle disposizioni normative sopra richiamate, considerarsi come non apposto. Una diversa interpretazione, infatti, porterebbe all’aberrante conseguenza che l’esecuzione della sanzione avrebbe cominciato a decorrere prima della pubblicazione del provvedimento, cioè prima della conoscenza, anche formale, da parte dell’interessata, con possibilità d’essere sanzionata per le funzioni esercitate fino a quel momento. La formulazione normativa consente, altresì, di ritenere che l’errore del primo giudice non incida sulla validità del provvedimento stesso (che dovrebbe, eventualmente, essere reiterato), che non ha costituito, per altro, oggetto del reclamo. Esso deve, per tanto, ritenersi inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Il reclamo proposto deve, per altro, ritenersi astrattamente legittimo per quanto riguarda la sanzione inflitta alla Presidente stessa, in quanto personalmente ed esclusivamente interessata, ma inammissibile, perché la sanzione, non eccedente il mese, non consente reclamo (art. 41 comma 3 lett. b) C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera 1. di dichiarare inammissibile il reclamo per le esposte ragioni; 2. di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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