COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 3 Giugno 2004 – Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE – FINALI gara del 23/ 5/2004 CASTELNUOVO – UNIONE CAMISANO TORRI
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 3 Giugno 2004
- Pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PROMOZIONE - FINALI
gara del 23/ 5/2004 CASTELNUOVO - UNIONE CAMISANO TORRI
Premesso che le Società sopraindicate ebbero a disputare il 23.05.2004 una gara di spareggio nell'impianto sportivo
della Società Valdalpone che lo aveva messo a disposizione del Comitato; convenuto che a fine gara la
Soc.Valdalpone ebbe a lamentare - informandone l'Arbitro che ebbe a prenderne diretta visione - la rottura del
vetrocamera della porta dello spogliatoio occupato dalla Soc. Camisano Torri; ritenuto che le indagini consentite al
G.S. conducono ad attribuire alla Soc. Camisano Torri la responsabilità dell'accadimento dannoso; premesso altresì
che, a partita ultimata, l'Arbitro della stessa al momento di risalire nella vettura (con la quale era giunto all'impianto
sportivo e che aveva lasciato in sosta nello spazio del medesimo impianto che gli era stato indicato da dirigente
responsabile della Soc. Valdalpone ) ebbe a riscontrare - in presenza del suddetto dirigente - che la vettura
presentava una serie di danni; considerato che non essendo stato possibile individuare gli autori del
danneggiamento, il G.S. deve applicare il principio della corresponsabilità, tenuto conto che, in particolari occasioni
come quella in discorso, ad entrambe spettava l'obbligo di vigilanza e custodia; tutto ciò premesso, il G.S., allo stato
degli atti ordina alla Soc. Camisano Torri la rifusione delle spese incontrate dalla Soc. Valdalpone per il ripristino del
vetrocamera alla porta dello spogliatoio occupato dalla propria squadra e ad entrambe le squadre (Unione Camisano
Torri e Castelnuovo) il risarcimento, in misura di metà ciascuna, del danno alla vettura dell'Arbitro - salvo che lealtà
non spinga a denunciare esser il danno attribuibile alla sconsideratezza della propria fazione - ( inducendo il G.S. a
riformare quest'ultimo provvedimento ) per l'importo che, per l'uno e per l'altro dei danni, sarà notificato a cura del
Comitato.