CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 21/7/2004 TRA Laura Zanella e FIN

Verbale dell’incontro di mercoledì 21 luglio 2004 Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA CONCILIATORE: Prof. Avv. Massimo Coccia Ufficio di Segreteria : Dott. Luca Saccone ____________________________________________________________ PARTE ISTANTE: Laura Zanella Prot.n. 0431 del 17 maggio 2004 CONTROPARTE FIN ____________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------- CONVOCATI: Laura Zanella FIN --------------------------------------------------------------------------- PRESENTI: Avv. Guido Martinelli per L. Zanella Avv. Stefano Ciavarro per la FIN il quale si costituisce depositando comparsa di costituzione con procura a suo favore e documenti allegati. Il Conciliatore apre l'incontro ricordando alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIN la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. La FIN eccepisce immediatamente l'improcedibilità del presente procedimento di conciliazione per non aver l'atleta Zanella esperito ed esaurito i procedimenti interni previsti dalle norme federali. L'Avv. Martinelli espone la situazione dell'atleta Zanella e, pur conscio del mancato esperimento ed esaurimento dei rimedi interni, auspica che la FIN possa comunque tenere conto della difficile posizione dell'istante. Il Conciliatore prende atto dell'eccezione della FIN ed invita, comunque, la FIN stessa a valutare la possibilità di superare tale impedimento procedurale. La FIN, pur esprimendo comprensione per la situazione sportiva e umana dell'atleta Zanella, ribadisce di non poter assolutamente derogare alle proprie norme statutarie e regolamentari ed invita la parte istante a percorrere le ordinarie vie procedurali previste dall'ordinamento FIN. Il Conciliatore, preso atto di quanto sopra e verificato che effettivamente le disposizioni della FIN prevedono un procedimento relativo al trasferimento di atleti ai quali non sia stato concesso il nulla-osta dalla società di appartenenza (art. 29 Regolamento di Giustizia Federale), dichiara improcedibile il tentativo di conciliazione per mancato esaurimento dei ricorsi interni (art. 12 comma 2 Statuto CONI ed art. 3 comma 1 del Regolamento della Camera) e, per l'effetto, dichiara concluso il procedimento. IL CONCILIATORE F.to Prof. Avv. Massimo Coccia Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 21 luglio 2004 al numero 0776 Conc. Roma, 21 luglio 2004
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