CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 1/8/2003 TRA Matteo Malucelli e Niki Cadei e CSAI
Verbale dell’incontro di lunedì 15 settembre 2003
Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, Roma
CONCILIATORE: Prof. Avv Maurizio Benincasa
SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino
PARTE ISTANTE: Matteo Malucelli e
Niki Cadei
Prot.n.865/CONC. del 04.08.03
CONTROPARTE: CSAI
CONVOCATI: Matteo Malucelli e
Niki Cadei
CSAI
PRESENTI:
Avv. R. La Cognata
CSAI
Avv. L.Maiorano
Dott.G.Cannizzaro
Il Conciliatore riprende il tentativo di conciliazione ricordando in
proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nonché del Regolamento Nazionale Sportivo CSAI la conciliazione è una
procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione
dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza
persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto
facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione,
facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi
reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme
e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo
in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero
abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo
della procedura, a ricercare una definizione della controversia,
assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
L’Avv. Maiorano per CSAI deposita procura generale alle liti del
10.01.2002 autenticata per atto notar Franco di Roma
(rep.103.407).
L’Avv. Maiorano ribadisce preliminarmente la legittimità ed
intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva.
Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto
dal Conciliatore, ma sottolinea che in nessun caso atti di conciliazione
possono essere considerati come precedenti e dunque neppure
all’eventuale conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale
valenza.
Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo
deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le
norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i
principi di etica sportiva e di equità.
Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, la parte istante
propone una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
1. Per le gare di Monza del 7-8 giugno 2003 è assegnato ai concorrenti –
fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2 - il punteggio
conseguito e di cui alla classifica finale della tappa;
2. al licenziato Scalera, tenuto conto delle deduzioni svolte innanzi agli
Organi di giustizia della CSAI, considerata la posizione ricoperta
nella classifica generale dopo la tappa di Misano e in vista della
conciliazione della lite, è assegnato, per entrambe le gare di Monza, il
punteggio complessivo di punti 6;
3. i ricorrenti rinunciano ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione
rivendicabile nei confronti della CSAI, suoi organi o componenti per
le questioni oggetto della lite
4. le spese legali sono compensate tra le parti;
5. i diritti amministrativi sono incamerati dalla Camera;
6. gli onorari per il Conciliatore sono a carico delle parti, solidalmente
tra loro, nella misura del 50% per ciascuno;
L’Avv. Maiorano, in virtù dei poteri di cui alla procura in atti, dichiara di
accettare la conciliazione della lite alle condizioni sopra indicate.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a
dare esecuzione a quanto convenuto.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE CONTROPARTE
IL CONCILIATORE
Prof. Avv Maurizio Benincasa
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport al numero di protocollo 1117/CONC.
Roma, 15 settembre 2003