CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 1/8/2003 TRA Matteo Malucelli e Niki Cadei e CSAI

Verbale dell’incontro di lunedì 15 settembre 2003 Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, Roma CONCILIATORE: Prof. Avv Maurizio Benincasa SEGRETARIO: Dott. Marco Arpino PARTE ISTANTE: Matteo Malucelli e Niki Cadei Prot.n.865/CONC. del 04.08.03 CONTROPARTE: CSAI CONVOCATI: Matteo Malucelli e Niki Cadei CSAI PRESENTI: Avv. R. La Cognata CSAI Avv. L.Maiorano Dott.G.Cannizzaro Il Conciliatore riprende il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché del Regolamento Nazionale Sportivo CSAI la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. L’Avv. Maiorano per CSAI deposita procura generale alle liti del 10.01.2002 autenticata per atto notar Franco di Roma (rep.103.407). L’Avv. Maiorano ribadisce preliminarmente la legittimità ed intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva. Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto dal Conciliatore, ma sottolinea che in nessun caso atti di conciliazione possono essere considerati come precedenti e dunque neppure all’eventuale conciliazione odierna potrà mai essere attribuita tale valenza. Il Conciliatore interviene per sottolineare che ogni accordo conciliativo deve tenere conto della specificità del caso concreto e rispettare le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo, nonché i principi di etica sportiva e di equità. Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, la parte istante propone una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni: 1. Per le gare di Monza del 7-8 giugno 2003 è assegnato ai concorrenti – fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2 - il punteggio conseguito e di cui alla classifica finale della tappa; 2. al licenziato Scalera, tenuto conto delle deduzioni svolte innanzi agli Organi di giustizia della CSAI, considerata la posizione ricoperta nella classifica generale dopo la tappa di Misano e in vista della conciliazione della lite, è assegnato, per entrambe le gare di Monza, il punteggio complessivo di punti 6; 3. i ricorrenti rinunciano ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della CSAI, suoi organi o componenti per le questioni oggetto della lite 4. le spese legali sono compensate tra le parti; 5. i diritti amministrativi sono incamerati dalla Camera; 6. gli onorari per il Conciliatore sono a carico delle parti, solidalmente tra loro, nella misura del 50% per ciascuno; L’Avv. Maiorano, in virtù dei poteri di cui alla procura in atti, dichiara di accettare la conciliazione della lite alle condizioni sopra indicate. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE CONTROPARTE IL CONCILIATORE Prof. Avv Maurizio Benincasa Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport al numero di protocollo 1117/CONC. Roma, 15 settembre 2003
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it