CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 10/11/2003 TRA A.C. Ostuni Sport – Paolo Marzio e FIGC
Verbale dell’incontro di lunedì 10 novembre 2003
Luogo: CONI-Stadio Olimpico Curva Sud, ROMA
CONCILIATORE: Dr. Giovanni Ariolli
Ufficio Segreteria : Dott. Luca Saccone
PARTE ISTANTE: A.C. Ostuni Sport Prot.n.1130
CONTROPARTE: FIGC
CONVOCATI: A.C. Ostuni – Paolo
Marzio
FIGC
PRESENTI:
A.C. Ostuni
Paolo Marzio
Avv. Luca Marzio
FIGC Avv.Mario Gallavotti
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in
proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura
stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei
conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona
imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la
comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli
interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi
dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo
in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero
abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo
della procedura, a ricercare una definizione della controversia,
assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
Il signor Paolo Marzio, riportandosi all’istanza di conciliazione, dichiara
di essere consapevole che il proprio comportamento adottato in
occasione dei fatti di cui trattasi è stato censurabile e se ne dichiara
pentito, come già ha avuto modo di ribadire in precedenti occasioni, ma
ribadisce di non aver mai adottato comportamenti violenti nei confronti
del direttore di gara, come del resto comprovato dai referti integrativi
degli ufficiali di pubblica sicurezza presenti. Chiede pertanto che alla
luce di una più completa visione dei fatti, possa essergli ridotta la
sanzione dell’inibizione.
L’avv. Luca Marzio, in rappresentanza della società Ostini, dichiara la
piena disponibilità della società ad intraprendere iniziative di valenza
sociale alternative alla sanzione inflitta al proprio dirigente.
Il rappresentante della FIGC ribadisce preliminarmente la legittimità ed
intangibilità delle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva.
Esprime quindi apprezzamento per il tentativo di conciliazione proposto
dal Conciliatore, ed anche per l’odierno atteggiamento dell’istante
società e del signor Paolo Marzio; manifesta quindi la disponibilità della
Federazione a rivedere la sanzione comminata in considerazione dei
particolari aspetti prospettati dalla parte istante e della documentazione
prodotta.
Il Conciliatore interviene per sottolineare come la riduzione della
sanzione inflitta al sig. Paolo Marzio possa essere eventualmente
commutata in parte con la corresponsione da parte della Società Ostuni
di una donazione a favore di enti locali di assistenza e con analoghe
iniziative .
Esposte e preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano
di addivenire ad una conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
1. La sanzione dell’inibizione inflitta al signor Paolo Marzio
viene a cessare il 30 giugno 2004, subordinatamente al puntuale
adempimento da parte della società Ostuni a quanto appresso
convenuto.
2. La società Ostuni si impegna a versare entro e non oltre il 31
dicembre 2003, mediante versamento di conto corrente postale
rimettendo copia della relativa attestazione alla FIGC, al Villaggio
SOS – Ostuni ONLUS, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento)
3. La società Ostuni si obbliga a versare alla FIGC, entro il predetto
termine, mediante bonifico bancario sul c/c n. 10.000 presso la
Banca Nazionale del Lavoro, la somma di € 500,00 quale rimborso
delle spese e dei diritti anticipati per il presente procedimento, e si
obbliga a farsi carico in via esclusiva degli oneri della camera d
conciliazione e degli onorari del conciliatore, da versarsi con le
modalità previste dal regolamento;
4. La società Ostuni, nel corso della stagione sportiva 2003 – 2004 si
impegna inoltre ad effettuare a scopo esclusivamente benefico una
gara amichevole di richiamo locale, dandone comunicazione al C.R.
di appartenenza, indicando la destinazione del ricavato.
5. La società Ostuni e il signor Paolo Marzio, rinunciano ad ogni
pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei confronti della FIGC,
suoi organi o componenti.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a
dare esecuzione a quanto convenuto.
Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
PARTE ISTANTE A. C. OSTUNI
Paolo Marzio CONTROPARTE
FIGC
IL CONCILIATORE
Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data al numero 1378 Conc.
Roma, 10 novembre 2003