FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.10/C dell’1/12/2000 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL FC. U.T.A.C. (GIÀ A.S. NUOVA BRINDISI SPORT) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BRINDISI SPORT/PUTIGNANO CALCIO DEL 30.1.2000. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 10 del 19.10.2000)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.10/C dell’1/12/2000 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL FC. U.T.A.C. (GIÀ A.S. NUOVA BRINDISI SPORT) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BRINDISI SPORT/PUTIGNANO CALCIO DEL 30.1.2000. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 10 del 19.10.2000) II giorno 30.1.2000 si disputava a Brindisi l'incontro del Campionato di Promozione, Girone B, del Comitato Regionale Puglia tra le squadre Nuova Brindisi Sport e A.S. Putignano, che si concludeva con il punteggio di 1 - 0 a favore dell'ospitante. L’A.S. Putignano proponeva reclamo assumendo che i propri giocatori erano stati aggrediti da facinorosi mentre accedevano all'interno del campo, e poi nello spogliatoio, e che il calciatore Massimo Raffaele aveva riportato frattura al setto nasale e trauma contusivo al labbro, tanto da dover ricorrere a cure ospedaliere; ciò premesso la reclamante chiedeva che venisse inflitta alla società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara. Il competente Giudice Sportivo, rilevato che dagli atti ufficiali non risultava la prova della denunciata aggressione e delle conseguenze lesive derivatene, deliberava di rigettare il reclamo (C.U. n. 26 del 10 febbraio 2000). Su ricorso avanzato dall'A.S. Putignano la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia disponeva di incaricare l'Ufficio Indagini per l'accertamento di quanto accaduto (C.U. n. 30 del 9 marzo 2000) e quindi, in possesso della relazione di quell'Ufficio (trasmessa il 6.9.2000) deliberava (C.U. n. 10 del 19 ottobre 2000) di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società F.C. U.T.A.C. (nuova denominazione dell'A.S. Nuova Brindisi Sport) la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Contro questa decisione il Football Club U.T.A.C. ha avanzato appello sviluppando, in sintesi, questi motivi: . 1) gli atti ufficiali non contengono alcun elemento di prova da cui desumere la responsabilità della società; 2) l'Ufficio Indagini non ha raccolto la dichiarazione del Commissario di campo che era presente all'incontro; 3) la società non aveva la possibilità di verificare le persone che accedevano al campo, collocato in un quartiere degradato, con alto tasso di criminalità; 4) l'episodio poteva trovare giustificazione negli incidenti che si erano verificati tra le due squadre in occasione dell'incontro di andata a Putignano; 5) la sanzione, tardivamente inflitta, veniva a colpire una compagine (presidente, soci, calciatori) nuova e del tutto estranea all'episodio contestato, provocando grave danno all'attuale posizione in classifica e all'immagine stessa della società. L'appello è infondato. Quanto ai primi due motivi si osserva che agli Organi di giustizia è demandata la facoltà di interessare l'Ufficio Indagini perché effettui gli accertamenti ritenuti necessari e che le risultanze delle indagini svolte costituiscono ad ogni effetto "atto ufficiale", come dispone l'art. 25 n. 1 C.G.S.. Orbene, dall'esame della circostanziata relazione dell'Ufficio Indagini risulta senza ombra di dubbio che due calciatori dell'A.S. Putignano vennero aggrediti e colpiti (l'uno, il Massimo Raffaele, riportò serie conseguenze lesive) all'entrata del campo sportivo e poi nello spogliatoio, ad opera di persone che stazionavano all'interno del campo: ne è prova quanto riferito non solo dai componenti del gruppo oggetto dell'aggressione, ma anche dallo stesso dirigente accompagnatore ufficiale della Nuova Brindisi (foglio 76). Per la ricostruzione degli incidenti non sarebbe stato utile interpellare il Commissario di campo, il quale, come risulta dagli atti dell'indagine (fogli 68, 71), giunse sul posto mezz'ora dopo, chiamato dall'Arbitro a mezzo telefono cellulare. L'inconsistenza degli altri motivi di gravame appare evidente. La società ospitante ha il dovere di accogliere e tutelare la compagine avversaria ed è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e del comportamento dei propri sostenitori; con ragione, pertanto, è stata affermata la responsabilità dell'appellante ai sensi dell'ari. 7 n. 1, seconda parte, C.G.S.. La sanzione inflitta appare del tutto adeguata al fatto e non può essere ridotta, o addirittura eliminata come pretende l'appellante, per l'avvenuto mutamento della ragione sociale della società. In conclusione, la delibera della Commissione Disciplinare merita piena conferma. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. U.T.A.C. di Brindisi e dispone l'incameramento della tassa versata.
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