FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.10/C dell’1/12/2000 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLU.S. LORENZO MARIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CURSI SALENTO/LORENZO MARIANO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 12 del 26.10.2000)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.10/C dell’1/12/2000 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLU.S. LORENZO MARIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CURSI SALENTO/LORENZO MARIANO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 12 del 26.10.2000) All'esito della gara Cursi/Lorenzo Mariano disputata il 24.9.2000 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria del Comitato Regionale Puglia, l'Unione Sportiva Lorenzo Mariano proponeva reclamo dinanzi al Giudice Sportivo, adducendo che nel! occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore De Donno Giovanni, colpito da squalifica. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 8 del 5 ottobre 2000, dichiarava inammissibile il reclamo per la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio del reclamo stesso alla controparte (art. 23 comma 5 C.G.S.). Con successiva delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 26 ottobre 2000, la competente Commissione Disciplinare, adita dall'U.S. Lorenzo Mariano, dichiarava tra I’altro inammissibile il reclamo perché prodotto oltre il termine di giorni 15, così come previsto dall'art. 37 punto 3 C.G.S.. Avverso tale decisione ha promosso appello la suindicata società, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". L’appello non può trovare accoglimento. Ed invero la reclamante dapprima adiva irritualmente il Giudice Sportivo, non competente a giudicare la denunciata posizione irregolare del calciatore De Donno Giovanni, e poi si rivolgeva all'organo disciplinare competente fuori del termine regolamentare. Ovviamente nella presente sede le reiterate violazioni procedurali non possono essere poste nel nulla e condurre ad una decisione favorevole alla reclamante. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. LORENZO MARIANO di Scorrano ( LE ) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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