FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.30/C del 04/05/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L.1.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA GIOVANILE OBBLIGATORIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com Uff. n. 33 del 19.3.2001)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.30/C del 04/05/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SAN VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.1.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA GIOVANILE OBBLIGATORIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com Uff. n. 33 del 19.3.2001) L'U.S. San Vito ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 33 del 19 marzo 2001 con la quale è stata comminata l'ammenda di L. 1.000.000 per non aver partecipato all'obbliqatoria attività giovanile. Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S, il ricorso stesso non è ammissibile, in quanto non è previsto reclamo alla C.A.F. per le sanzioni meramente pecuniarie. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. San Vito di San Vito dei Normanni (Brindisi) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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