FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.29/C del 27/04/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLA.S. REAL BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARI/AUDACE BARI CALCIO A 5 DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 del 13.3.2001)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.29/C del 27/04/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELLA.S. REAL BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARI/AUDACE BARI CALCIO A 5 DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 del 13.3.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 38 del 13 marzo 2001, accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Audace Bari avverso il risultato della gara Real Bari/Audace Bari del 3.2.2001, per posizione irregolare del calciatore Quaranta Michelangelo e infliggeva alla Società Rea! Bari la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, oltre alla sanzione dell'ammenda di lire 150.000 e alla squalifica del calciatore fino al 15 aprile 2001. Avverso tale decisione propone appello l'A.S. Real Bari deducendo che il ricorso della società Audace era stato proposto a organo incompetente (il Giudice Sportivo) e che la Commissione Disciplinare aveva giudicato in assenza di contraddittorio, ledendo il suo diritto di difesa. Chiede pertanto l'annullamento della decisione impugnata per vizio di procedura. L'appello è infondato e va rigettato. Come costantemente affermato da questa Commissione, per il principio di conservazione degli atti, i reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente (nella specie il Giudice Sportivo), se tempestivi e regolari non sono inammissibili, ma determinano soltanto la necessità di una "traslatio" di ufficio al giudice competente (in questo caso alla Commissione Disciplinare), per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione. Nella fattispecie il reclamo era tempestivo e regolare ed è stato legittimamente preso in esame dalla Commissione Disciplinare. Nel giudizio, peraltro, non è dato rinvenire alcuna violazione del principio del contraddittorio, posto che il reclamo è stato rimesso in copia alla società controparte, ora appellante. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A S Real Bari di Bari ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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