FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.31/C dell’11/05/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO PER L’U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITONTO/MINERVINO DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.31/C dell’11/05/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO PER L'U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITONTO/MINERVINO DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001) L'U.S. Bitonto Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D. pubblicata sul C.U. n. 34 del 29 marzo 2001, relativa alla gara Bitonto/Minervino Murge dell'11.2.2001. II ricorso, peraltro, risulta inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S.. Come da costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, il legale delegato alla rappresentanza del presidente, non è legittimato a sottoscrivere, in sua vece, il ricorso stesso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.GS, perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto per I U.S. Bitonto Calcio di Bitonto (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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