FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA Trascriviamo, qui di seguito, stralcio del comunicato ufficiale n. 26/D della Commissione Tesseramenti: RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DI REIEZIONE DELLA SUA DOMANDA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA U.S. MANZANESE
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA
Trascriviamo, qui di seguito, stralcio del comunicato ufficiale n. 26/D della Commissione Tesseramenti:
RECLAMO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DI REIEZIONE DELLA SUA DOMANDA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ DALLA U.S. MANZANESE
Con decisione del 14 dicembre 2001 il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia L.N.D. ha respinto l’istanza di svincolo presentata in data 20 ottobre 2001 dal giocatore Sig. Andrea Giusti nato a Udine il 13 dicembre 1973 matr. F.I.G.C. 2.611.950 Tess. Società U.S. Manzanese in quanto la predetta istanza è stata presentata in fase di svolgimento dell’attività ufficiale della Società quando non si è ancora realizzata l’effettiva inattività del calciatore nella stagione sportiva 2001/2002.
Avverso tale decisione l’avv. Massimiliano Aita proponeva ricorso alla Commissione Tesseramenti esibendo a margine del ricorso del calciatore esclusivamente il mandato a difesa.
Deve la Commissione, in via pregiudiziale, rilevare come ai sensi dell’art. 29, c.1, del Codice di giustizia sportiva la mancata sottoscrizione del ricorso da parte del calciatore comporti la carenza di legittimazione attiva del difensore al ricorso stesso. Non è da considerarsi valida la semplice procura a margine del ricorso che non può unicamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo impugnatorio proposto (cfr CAF 21 gennaio 1999, Appellante Vincenzo Palombo). Di conseguenza il ricorso presentato dall’avv. Massimiliano Aita deve ritenersi inammissibile;
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti
- Dichiara il ricorso in questione inammissibile per mancata sottoscrizione del calciatore Giusti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- Dispone l’incameramento della tassa di reclamo;
- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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