FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA IN ORDINE ALLA VALIDITÀ DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI RICCI CARMELO, CARRIERI EMANUELE, BUZZACCHINO FRANCESCO. SEVERINI FABIO, ALBANO MICHELE E FIORE SAVERIO. DALLA SOCIETÀ U.S. STELLA JONICA TARAS ALLE SOCIETÀ’ A.S. SAN PAOLO BARI, U.S. TAURISANO, A.S. CAROVIGNO CALCIO.

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA IN ORDINE ALLA VALIDITÀ DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI RICCI CARMELO, CARRIERI EMANUELE, BUZZACCHINO FRANCESCO. SEVERINI FABIO, ALBANO MICHELE E FIORE SAVERIO. DALLA SOCIETÀ U.S. STELLA JONICA TARAS ALLE SOCIETÀ' A.S. SAN PAOLO BARI, U.S. TAURISANO, A.S. CAROVIGNO CALCIO. Con atto del 16 settembre 2002, il Comitato Regionale Puglia ha richiesto il giudizio di competenza della Commissione Tesseramenti in ordine alla validità dei trasferimenti di n. 6 calciatori, in epigrafe meglio indicati, a seguito delle contestazioni sollevate dalla Società cedente U.S. Stella Jonica Taras. Il Presidente di quest'ultima, infatti, dopo aver premesso che gli organi rappresentativi della compagine sociale erano stati sostituiti con delibera assembleare del 15 luglio 2002 e che il mutamento di proprietà era stato regolarmente comunicato al Comitato Regionale, aveva lamentato che le liste contestate risultavano sottoscritte dal Presidente Cito Mario, cessato dalla carica in data 15 luglio 2002, senza che in occasione del passaggio di proprietà si fosse fatta menzione dei trasferimenti dei calciatori, i quali erano stati inclusi nell'elenco allegato alla scrittura privata con cui era stata pattuita la cessione della società "Unione Sportiva Stella Jonica Taras SGJ". Il Comitato Regionale Puglia, nel richiedere il giudizio della Commissione Tesseramenti, ha fatto presente che i trasferimenti dei calciatori Fiore ed Albano erano già stati registrati, mentre gli altri erano in corso di registrazione. Ciò premesso, la Commissione adita osserva che, secondo le disposizioni normative contenute nell'art. 100 N.O.I.F. in materia di trasferimento dei calciatori non professionisti (come nel caso in esame), tali trasferimenti devono essere curati "esclusivamente dai dirigenti in carica..." e la formalizzazione dei relativi accordi "deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C." (comma 3). Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società e dal calciatore maggiorenne, devono essere presentate al Comitato competente mediante la "trasmissione del relativo accordo di trasferimento" (comma 4). Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento delle richiesto (o contro la mancata esecuzione degli accordi) le parti interessate possono presentare il ricorso di cui al comma 5, entro il termine perentorio di trenta giorni. Consegue da quanto sopra che i trasferimenti dei calciatori Fiore ed Albano, essendo stati registrati il 4 settembre 2002 e non essendo stato proposto il ricorso alla Commissione Tesseramenti nei trenta giorni, ex art. 100 comma 5 N.O.I.F., non possono ormai essere oggetto di impugnazione. Del tutto diversa è invece la situazione per ciò che concerne i trasferimenti dei calciatori Ricci, Carrieri, Buzzacchino e Severini, in ordine ai quali il Comitato Regionale competente non si è ancora pronunciato (ne a favore ne contro l'accoglimento delle richieste) e, quindi, avendo avuto notizia delle contestazioni da parte della Società cedente, ha legittimamente sollecitato il giudizio della Commissione Tesseramenti ai sensi dell'art. 43 comma 4 lett. C) Cod. Giust. Sportiva. In proposito, osserva la Commissione che le liste di trasferimento risultano tutte sottoscritte per la Società cedente da Cito Mario che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente in data 15 luglio 2002. Tali liste indicano, come data di formalizzazione degli accordi, il 12 e 13 luglio 2002, quando il Cito aveva ancora il potere di rappresentanza della Società Stella Jonica Taras e poteva validamente impegnarla. Tuttavia, occorre tener presente che le liste di trasferimento sono state trasmesse al Comitato Regionale soltanto in data 31 agosto 2002 e che la Società cessionaria, la AS Carovigno Calcio, nelle sue note dell'11.10.2002 (fg. 74-75) riconosce di aver sottoscritto l'accordo di trasferimento soltanto "verso la fine di luglio" (o addirittura ai primi di agosto), quanto Cito Mario non aveva più poteri di rappresentanza. In sostanza, anche dalle dichiarazioni rese dai quattro calciatori nelle note a fg. 84 - 85, si comprende con assoluta certezza che le liste sono state consegnate dal Cito ai calciatori "in bianco", senza cioè che fosse intervenuto alcun accordo diretto tra la Società cedente e la società cessionaria. E' pertanto impossibile accertare se le date del 12 e 13 luglio 2002 corrispondano realmente alla firma della lista da parte del Presidente "pro-tempore", ma è comunque incontestabile che in tale data non sono stati formalizzati gli accordi tra le società, poiché l'adesione dell'A.S. Carovigno è intervenuta non prima della fine di luglio 2002. L'accordo di trasferimento di un calciatore ha la struttura giuridica del contratto plurilaterale, che si perfeziona solo nel momento in cui viene sottoscritto da tutti i contraenti. Nel caso in esame, in conclusione, l'accordo si è perfezionato quando il rappresentante della Società cedente non aveva più il potere di impegnare validamente la Società. Ne consegue, sul piano strettamente giuridico, che le richieste di trasferimento dei calciatori Ricci, Buzzacchino, Carrieri e Severini, portanti da data del 12 - 13 luglio 2002, ma inoltrate al Comitato Regionale il 31 agosto successivo, non possono trovare accoglimento. P.Q.M. Pronunciando sulla richiesta di giudizio formulata dal Comitato Regionale Puglia, con atto del 16 settembre 2002, così provvede: 1. dichiara la validità ed operatività dei trasferimenti relativi ai calciatori Albano Michele e Fiore Saverio, registrati in data 4.9.2002 e non oggetto di ricorso ex art. 100 comma 5 N.O.I.F.; 2. dichiara non validi e privi di effetti i trasferimenti dei calciatori RICCI Carmelo, Carrieri Emanuele, Buzzacchino Francesco e Severini Fabio, in quanto sottoscritti da persona che non poteva validamente impegnare la società cedente U.S. Stella Jonica Taras SGJ; 3. manda alla Segreteria per gli adempimenti di sua competenza.
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