FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA U.S. POMARANCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ CONCESSO AL CALCIATORE GARFAGNINI GIACOMO.

FIGC – Decisioni della Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA U.S. POMARANCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ CONCESSO AL CALCIATORE GARFAGNINI GIACOMO. LA COMMISSIONE TESSERAMENTI FATTO Con atto del 30.7.2002, l’U.S. Pomarance ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso in data 5.7.2002 del Comitato Regionale Toscana con il quale veniva concesso lo svincolo al calciatore Garfagnini Giacomo, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., stante la mancata opposizione della società alla richiesta avanzata dal tesserato. MOTIVI Il ricorso proposto dalla Società U.S. Pomarance si appalesa inammissibile dal momento che lo stesso non è stato notificato al tesserato Garfagnini Giacomo, controparte del procedimento in esame. Il mancato invio della raccomandata al calciatore, oltre a risultare dagli atti, è stato riconosciuto dalla Società reclamante, invitata alla produzione della ricevuta comprovante l’avvenuta notifica del ricorso al Garfagnini. Va rilevato che l’inosservanza di tale adempimento è espressamente sanzionata con l’inammissibilità del gravame dall’art. 29 comma 5 C.G.S., richiamato dall’art. 44 dello stesso codice che regolamenta il procedimento dinanzi l’adita Commissione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l’incameramento della relativa tassa. P.Q.M. A) Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla U.S. Pomarance avverso il provvedimento del Comitato Regionale Toscana di concessione dello svincolo del calciatore Garfagnini Giacomo; B) Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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