FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo del calciatore Oliosi Nicola avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F., dalla Polisportiva Pozzolengo
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
Reclamo del calciatore Oliosi Nicola avverso il provvedimento
di reiezione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.,
dalla Polisportiva Pozzolengo
Si riporta qui di seguito la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in ordine al reclamo di cui sopra:
“ Con reclamo 30.6.2001 il calciatore Oliosi Nicola nato il 15.2.1978 ha avversato dinanzi a questa Commissione Tesseramenti il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia del 13.6.2001 con il quale veniva rigettata la sua richiesta di svincolo di autorità per non avere il calciatore “prodotto secondo le modalità sancite dall’art. 109 delle N.O.I.F., e cioè in essa non risulta allegata la ricevuta della raccomandata inoltrata alla Società di appartenenza (la ricevuta allegata alla richiesta di svincolo non corrisponde né all’indirizzo della sede né all’indirizzo della sede né all’indirizzo della corrispondenza della Società).”
Col reclamo il calciatore ribadisce la propria richiesta di svincolo per inattività: chiede di sanare in questa sede la precedente omissione senza peraltro dare conto o motivazione alcuna del mancato invio alla richiesta di svincolo alla Società di appartenenza.
Il reclamo va respinto. Rileva la Commissione Tesseramenti che lo stesso calciatore reclamante ammette di non avere dato corretta esecuzione agli adempimenti previsti dall’art. 109 al fine di ottenere lo svincolo limitandosi ad inviare la richiesta al solo Comitato regionale ed allegando alla stessa una ricevuta di spedizione alla società che non corrisponde né all’indirizzo della sede né all’indirizzo della corrispondenza della società di appartenenza e quindi non ha ottemperato a quanto disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F., che statuisce tassativamente modi e tempi per richiedere lo svincolo di autorità.
Tale omissione è insanabile, e quindi ineccepibile deve ritenersi la decisione del Comitato Regionale di Lombardia. Per i suesposti motivi la Commissione Tesseramenti RIGETTA il reclamo del calciatore Oliosi Nicola come in epigrafe proposto.
Ordina incamerarsi la tassa di reclamo”.