FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE GALLAN DIEGO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO DI AUTORITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DALLA SOCIETA’ SENAGO CALCIO DISPOSTO DAL C.R. LOMBARDIA
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO DEL CALCIATORE GALLAN DIEGO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO DI AUTORITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DALLA SOCIETA’ SENAGO CALCIO DISPOSTO DAL C.R. LOMBARDIA
Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001 ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 6/D del 27 settembre 2001 della Commissione stessa.
“Con reclamo presentato in data 9.7.2001 il calciatore GALLAN DIEGO adiva la Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, datato 12.6.2001, con il quale veniva respinta la sua richiesta di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., del detto calciatore dalla Società SENAGO CALCIO, a causa della mancanza di allegazione della ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza.
In particolare, il C.R. Lombardia ha motivato il provvedimento di reiezione con il fatto che la ricevuta allegata alla richiesta di svincolo non corrisponde né all’indirizzo della sede né all’indirizzo della corrispondenza della società.
In sede di reclamo alla Commissione Tesseramenti, il ricorrente ammette l’errore adducendolo a buona fede e contestualmente dichiara che la raccomandata fu dallo stesso inviata ma non nelle forme previste dall’art. 109, 2° comma.
La Società SENAGO CALCIO nulla deduce in proposito.
Il reclamo è infondato e va rigettato.
Infatti, dall’esame del reclamo e degli atti allegati, il calciatore GALLAN DIEGO ammette che la raccomandata non fu inviata nelle forme previste dall’art. 109, 2°comma, presso la sede legale effettiva della società e che tale forma di trasmissione presso la sede effettiva della società è elemento essenziale per il perfezionamento dell’atto stesso;
P.Q.M.
• la Commissione Tesseramenti respinge il reclamo avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., del calciatore GALLAN DIEGO dalla società SENAGO CALCIO;
• dispone l’incameramento della tassa di reclamo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.”
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