FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO CALCIATORE MOLOGNI ALAIN, AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA SOCIETA’ U.S. NEMBRESE DA PARTE DEL C.R. LOMBARDIA L.N.D.
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO CALCIATORE MOLOGNI ALAIN, AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA SOCIETA’ U.S. NEMBRESE DA PARTE DEL C.R. LOMBARDIA L.N.D.
Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001 ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato: decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 6/D del 27 settembre 2001 della commissione stessa:
“ La Commissione Tesseramenti:
• visto il ricorso del 18.7.2001 con cui Mologni Alain, nato l’8 giugno 1976, deduce che il C.R. Lombardia L.N.D., aveva respinto la sua richiesta del 13.6.2001 di svincolo dalla U.S. Nembrese (ex art. 109 N.O.I.F.), per la mancata allegazione alla richiesta stessa del talloncino della relativa raccomandata:
• considerato che il Mologni ha allegato al predetto ricorso la ricevuta della raccomandata con cui aveva richiesto lo svincolo alla U.S. Nembrese;
• rilevato pertanto che il Mologni ha provato di avere rispettato le norme procedurali previste nel caso e che la U.S. Nembrese nulla ha mai eccepito in merito;
P.Q.M.
dichiara lo svincolo per inattività di Mologni Alain nato l’8 giugno 1976 dalla Società U.S. Nembrese, dispone la restituzione della tassa al predetto Mologni.”
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