FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI AL FINE DI OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND DI SVINCOLO DEL GIOCATORE CONFORTI SIMONE PER INATTIVITA’

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI AL FINE DI OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND DI SVINCOLO DEL GIOCATORE CONFORTI SIMONE PER INATTIVITA’ “In data 24.7.2001 la Pol. G.B. Vighenzi adiva la Commissione Tesseramenti al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del C.R. Lombardia LND di svincolo per inattività del calciatore Conforti Simone. Con tale atto la società reclamante deduceva che il giocatore, regolarmente convocato per la partita di campionato contro Pol. Prevalle del 17.9.2000, non si era presentato senza addurre alcuna giustificazione. Deve preliminarmente rilevarsi come non possa condividersi la decisione del Comitato Regionale Lombardia in ordine all’adesione presunta da parte della società allo svincolo, per mancato preannuncio di opposizione nei termini. Risulta infatti che, nel medesimo termine di otto giorni, la società ha proposto la propria motivata opposizione allo svincolo, sicchè, alla luce del consolidato orientamento di questa Commissione sul punto, deve ritenersi inapplicabile la presunzione di adesione e tempestiva l’opposizione. Nel merito, il reclamo appare infondato e dev’essere quindi rigettato. Risulta, infatti dagli stessi documenti prodotti dall’odierna reclamante, che la società ha convocato il giocatore per un’unica partita di campionato. Tale circostanza, di per sé sola, non è idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione del giocatore da parte della società, né che la mancata utilizzazione (prolungata per almeno quattro gare ufficiali) sia dipesa dalla condotta del giocatore. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla Polisportiva G.B. Vighenzi e dispone il conseguente incameramento della tassa di reclamo.”
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