FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA VIAREGGIO S.C. 92 AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE PUCCI ANGELO A NORMA DELL’ART. 109 DELLE N.O.I.F. PER INATTIVITA’.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA VIAREGGIO S.C. 92 AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE PUCCI ANGELO A NORMA DELL’ART. 109 DELLE N.O.I.F. PER INATTIVITA’. In data 16.7.2001 il C.R. Toscana LND ha svincolato il calciatore Pucci Angelo dalla Soc. Viareggio S.C. 92 per inattività nella stagione 2000/2001 ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. Contro tale decisione adottata per “inidoneità dei documenti prodotti da parte della Società controinteressata al mantenimento del vincolo” reclama in data 17.8.2001 la Soc.Viareggio S.C. 92 deducendo di aver invitato il calciatore alla presentazione del certificato di idoneità sportiva attenendosi correttamente a quanto stabilito dall’art. 109 n. 4 senza ottenere alcun riscontro dal calciatore. A tal fine allegava la relativa documentazione. Il reclamo va accolto. Osserva la Commissione Tesseramenti che dalla documentazione agli atti risulta che la S.C. Viareggio ha inviato la prima convocazione il 19.2.2001 con invito alla effettuazione della visita medica di idoneità presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Viareggio per il giorno 26.2.2001 e contestato la mancata presentazione a tale invito in data 5.3.2001, e quindi la successiva convocazione il 20.3.2001 con invito alla visita per il giorno 4.4.2001 e contestato la mancata presentazione a tale visita in data 10.4.2001. Non v’ha dubbio quindi che la Società si è scrupolosamente attenuta a quanto previsto dall’art. 109 comma 4 delle N.O.I.F. sia per quanto riguarda il numero degli inviti a convocazione alla visita medica, sia per quanto riguarda le contestazioni alla mancata presentazione del calciatore. Nel caso, tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti in quanto il calciatore non le ha motivatamente respinte, limitandosi a rimettere al mittente tutte le lettere raccomandate ricevute dalla società come risulta dalla documentazione agli atti. Per i suesposti motivi la Commissionre Tesseramenti visti gli artt. 109 n. 1 e 4 delle N.O.I.F. DELIBERA . di accogliere il reclamo della S.C. Viareggio S.C. 92; . di ripristinare a favore della stessa il vincolo del calciatore Pucci Angelo; . di incamerare la tassa di reclamo; . di mandare alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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