FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VERGINE DEI PINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE EMANATO DAL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D..

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VERGINE DEI PINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE EMANATO DAL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.. Con atto del 03/08/2001 la Società A.C. VERGINE DEI PINI ha adito questa Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento, trasmesso in data 12/07/2001, con cui il Comitato Regionale Toscana ha concesso lo svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., al calciatore MONTUORI MICHELE. Il reclamo va accolto. Dall’esame della documentazione degli atti, risulta infatti che la Società A.C. VERGINE DEI PINI non ha ricevuto la richiesta di svincolo, come dimostrato dalla produzione dell’originale della lettera con foglio scritto in stampatello, non contenente alcuna richiesta di svincolo, ricevuta dalla stessa Società e certamente proveniente dal calciatore MONTUORI MICHELE. Difatti, la lettera anche se non sottoscritta dal calciatore MONTUORI MICHELE risulta spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che si identifica con un numero di serie immediatamente successivo a quello della raccomandata inviata dal calciatore MONTUORI MICHELE alla F.I.G.C. Comitato Regionale Toscana, ne consegue che la lettera spedita alla Società A.C. VERGINE DEI PINI è stata spedita dalla medesima persona, il calciatore MONTURI MICHELE. Nella lettera ricevuta dalla Società A.C. VERGINE DEI PINI non risulta rispettata la prescrizione del 2 comma dell’art. 109 N.O.I.F. che testualmente recita: “Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato”. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, visto l’articolo 109 N.O.I.F., nell’accogliere il reclamo di cui in epigrafe, così dispone: 1) revoca lo svincolo per inattività concesso al calciatore MONTUORI MICHELE dal Comitato Regionale Toscana e dichiara valido il tesseramento del suddetto calciatore con la Società A.C. VERGINE DEI PINI; 2) ordina restituirsi la tassa di reclamo; 3) il deferimento del calciatore MONTUORI MICHELE ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato alla Società A.C. VERGINE DEI PINI una lettera raccomandata nel cui interno vi era una missiva che richiedeva rimborsi di spese e non la richiesta svincolo ex art. 109 N.O.I.F. come invece faceva pervenire al Comitato Regionale Toscana, una richiesta di svincolo per inattività producendo la ricevuta della raccomandata inoltrata con la sola richiesta di rimborso delle spese. A causa di ciò traeva in inganno il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana, il quale ne disponeva lo svincolo per mancata opposizione da parte della Società; 4) manda alla Segreteria Federale per gli adempimenti di competenza.
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