FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COB 91/VANZAGHELLESE DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com Uff. n. 25 del 9.1.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COB 91/VANZAGHELLESE DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com Uff. n. 25 del 9.1.2003) L’Unione Sportiva Vanzaghellese ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 25 del 9 gennaio 2003 con la quale veniva respinto il reclamo contro la convalida, da parte del Giudice Sportivo, del risultato della gara Cob 91/Vanzaghellese del 27.10.2002, vinta dalla Cob 91 per 1 a 0. Due sono, sostanzialmente, i motivi di doglianza dell’appellante: 1) l’irregolarità del terreno di giuoco in quanto una delle due porte si presentava più bassa della misura minima prescritta dai regolamenti federali; 2) l’omessa motivazione circa la ritenuta correttezza dell’impugnata decisione in merito all’espulsione del calciatore Alfonsi Leonardo. Osserva questa Commissione che entrambe le censure sono prive di fondamento e devono pertanto essere respinte. Risulta infatti dal referto arbitrale ed in particolare delle precisazioni allegate al rapporto, che, a seguito della riserva scritta presentata dalla società ospitata prima dell’inizio della gara, l’arbitro stesso aveva disposto che venisse effettuata, da parte della società Cob 91, la rimozione di uno strato di terreno al centro della porta e che, dopo l’effettuazione di tale operazione, aveva constatato che l’altezza della porta era regolare. Tale dichiarazione l’arbitro ha poi ripetuto nella lettera di chiarimenti inviata alla Commissione Disciplinare nella quale pure di precisa che l’espulsione del calciatore n. 2 della Vanzaghellese (Alfonsi Leonardo), era stata da lui decretata dopo che lo stesso, ammonito, aveva abbandonato il terreno di gioco-in segno di protesta – senza farvi più ritorno. Le argomentazioni svolte dalla società appellante non valgono a contrastare le risultanze degli atti e vanno quindi respinte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Vanzaghellese di Vanzaghello (Milano) e dispone di incamerarsi la tassa versata.
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